In materia di pratiche commerciali scorrette per la stipula di contratti di fornitura energetica tramite call center
In materia di pratiche commerciali scorrette per la stipula di contratti di fornitura energetica tramite call center
In materia di pratiche commerciali scorrette per la stipula di contratti di fornitura energetica tramite call center
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Natura del potere esercitato
L’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di pratiche commerciali scorrette non ha carattere unicamente di tipo repressivo ma rientra nella categoria dei procedimenti «sanzionatori esecutivi», difatti, i provvedimenti dell’Autorità non hanno solo finalità lato sensu retributive (o afflittive), bensí anche di conformazione della condotta commerciale del professionista, risultando anzi quest’ultimo scopo addirittura prioritario. (1).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Termine di decadenza
Il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 14 legge 24 novembre 1981, n. 689 per la contestazione della violazione non si applica al procedimento amministrativo condotto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'accertamento e la repressione di una pratica commerciale scorretta, in quanto tale disposizione non è richiamata dall’art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. (2).
Con la sentenza in rassegna il T.a.r. del Lazio ha svolto un’ampia e articolata analisi delle caratteristiche del procedimento istruttorio dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette e dei punti di contatto e di differenziazione rispetto al procedimento generale di cui alla l. n. 689 del 1981.
Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Atto amministrativo – Procedimento in genere – Prescrizione e decadenza
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può accertare e sanzionare una pratica commerciale scorretta entro il termine quinquennale di prescrizione posto dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (3).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Termine
Il termine di 180 giorni di cui all’art. 6 della delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (regolamento sulle procedure istruttorie in tema di pratiche commerciali scorrette) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non incide sul potere di avviare l’istruttoria ma è posto unicamente in favore del privato segnalante, legittimandolo, una volta spirato, ad avviare un’azione giurisdizionale avverso la decisione (esplicita o implicita) di non avviare l’istruttoria. (4).
In motivazione la sezione ha aggiunto che l’articolo 7 della delibera indica le ragioni per le quali il termine di conclusione del procedimento istruttorio può essere prorogato, ma non fissa termini massimi perentori, atteso che la ragionevolezza del tempo necessario per l’istruttoria condotta dall’AGCM per la repressione di una pratica commerciale scorretta deve valutarsi in concreto, non essendo predeterminata in via generale e astratta nel regolamento di procedura.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 18 luglio 2022, n. 10148.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2024, n. 9614.
Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 10043; 9 giugno 2022, n. 4694.
(3) Conformi: Corte cost., 12 luglio 2021, n. 151, in Foro it., 2021, I, 3782.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri