Sui possibili effetti processuali derivanti dal superamento dei limiti massimi di estensione del ricorso

Sui possibili effetti processuali derivanti dal superamento dei limiti massimi di estensione del ricorso


Giustizia amministrativa – Appello – Superamento dei limiti dimensionali – Indicazione dei motivi di appello nella parte eccedente tali limiti - Effetti – Giudice non è tenuto ad esaminarli - Conseguenze – Inammissibilità del ricorso.


Nel caso in cui, al netto dell’epigrafe e delle ulteriori parti escluse ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, il numero massimo di 70.000 caratteri consentiti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del menzionato decreto, risulta utilizzato ed esaurito prima della articolazione dei motivi di appello, il giudice non è tenuto ad esaminarli, quale sanzione prevista dal legislatore per i casi di violazione del principio di sinteticità degli atti processuali previsto dall’art. 3 c.p.a. Ne consegue che, in presenza di motivi di appello che il giudice non è tenuto ad esaminare il ricorso diviene inammissibile perché, in relazione ad una parte essenziale per la identificazione della domanda - richiesta dall’art. 44, comma 1, lett. b) c.p.a. a pena di nullità -, viene meno l’obbligo di provvedere e con esso la stessa possibilità di esame della domanda (1).

(1) Precedenti conformi: con riferimento esclusivo agli effetti del superamento dei limiti dimensionali e, segnatamente, sul piano dell’esame del contenuto del ricorso limitatamente alla parte che non supera tali limiti, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852; Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372. Su un caso particolare di violazione contestuale del principio di specificità dei motivi e di sinteticità, dove il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636.
Precedenti difformi: in generale, sulla non inammissibilità del ricorso nel caso di superamento dei limiti dimensionali, ma sulla mera facoltatività, in tal caso, del giudice di non valutare la parte eccedente, Cons. Stato sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190; Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848. Sulla possibilità, su richiesta del giudice, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di riformulare le difese nei limiti dimensionali previsti, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti, Cons. Stato, ord. Sez. VI, 13 aprile 2021, n. 3006; Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2022, n. 10226; Cons. Stato, sez. VII, 17 novembre 2022, n. 10223. Su un caso in cui, il Consiglio di Stato ha reputato l’appello integralmente valutabile, anche se sussistente il superamento dei limiti dimensionali (non autorizzato), poiché ha ritenuto che poteva essere giustificato dalla notevole particolarità della vicenda fattuale e dalla notevole mole dei motivi del ricorso di primo grado, riportati, pur non essendo necessario, all’interno dell’atto d’appello, mentre i motivi di gravame in senso stretto si mantenevano nei limiti consentiti, Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2022, n. 11360. Ha valutato le memorie eccedenti i limiti dimensionali Cons. Stato, sez. VII, 15 dicembre 2022, n. 10985. Ha accolto un’istanza tardiva di autorizzazione a superare i limiti dimensionali per particolare complessità delle questioni oggetto del ricorso, Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10936.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri