Non opera il principio dell’assorbimento se alla mancata ammissione non consegua il superamento delle prove dell’esame di maturità

Non opera il principio dell’assorbimento se alla mancata ammissione non consegua il superamento delle prove dell’esame di maturità


Istruzione pubblica. Titoli di studio. Maturità. Principio dell’assorbimento. Presupposti

In caso di ammissione con riserva all’esame di Stato per effetto della misura cautelare urgente, l’assorbimento dell’iniziale giudizio negativo del consiglio di classe può determinarsi solo allorché lo studente abbia poi positivamente superato le prove dell’esame di Stato, ottenendo così un favorevole apprezzamento globale da parte della commissione d’esame, perché altrimenti il ricorrente otterrebbe grazie alla tutela cautelare più di quanto potrebbe ottenere dal fisiologico svolgersi del procedimento amministrativo, escludendosi dunque la operatività del detto criterio ove all’esito delle prove d’esame si riportino complessivamente insufficienze, e il raggiungimento del minimo di sessanta centesimi si consegua solo grazie all’attribuzione dei crediti scolastici.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

ISTRUZIONE pubblica, TITOLI di studio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri