Sulle intese restrittive della concorrenza e sul procedimento dinnanzi all'AGCM e sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
Sulle intese restrittive della concorrenza e sul procedimento dinnanzi all'AGCM e sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
Sulle intese restrittive della concorrenza e sul procedimento dinnanzi all'AGCM e sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
Unione europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Esclusione – Presupposti
Il giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno (nella specie, il Consiglio di Stato), quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione, può essere esonerato dall’obbligo di rinvio ai sensi dell’articolo 267 TFUE se: i) la questione pregiudiziale afferente alla corretta interpretazione del diritto unionale sia irrilevante per l’esito della controversia; ii) la questione pregiudiziale possa ritenersi già oggetto di interpretazione da parte della Corte; iii) l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. (1).
Concorrenza – Intese restrittive – Esenzione – Condizioni
In base all’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, qualsiasi decisione di associazione di imprese o qualsiasi pratica concordata che sia lesiva dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE in ragione del suo oggetto o del suo effetto anticoncorrenziale, può beneficiare di un’esenzione se soddisfa le seguenti condizioni che devono essere dimostrate dalla parte che intenda avvalersi della esenzione: i) deve essere dimostrato che l’accordo, la decisione di associazioni di imprese o la pratica concordata di cui trattasi consente di realizzare incrementi di efficienza, contribuendo a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o a promuovere il progresso tecnico o economico; ii) deve essere dimostrato, nella stessa misura, che una congrua parte dell’utile che deriva da detti incrementi è riservata agli utilizzatori; iii) l’accordo, la decisione o la pratica di cui trattasi non devono imporre alle imprese partecipanti restrizioni che non siano indispensabili per realizzare detti incrementi di efficienza; iv) l’accordo, la decisione o la pratica non devono dare alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. (2).
La sezione ha precisato che gli incrementi di efficienza che l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata consentono di realizzare non corrispondono a tutti i benefici che le imprese partecipanti traggono, bensì soltanto ai vantaggi oggettivi significativi che possono essere conseguiti nei diversi settori o mercati interessati. Inoltre, occorre anche dimostrare che tali incrementi di efficienza sono tali da compensare gli inconvenienti che derivano dall’accordo, dalla decisione o dalla pratica sul piano della concorrenza. Il carattere indispensabile o necessario del comportamento implica di valutare e di confrontare il rispettivo impatto di detto comportamento e delle misure alternative realmente ipotizzabili, nell’ottica di stabilire se gli incrementi di efficienza attesi dal suddetto comportamento possano essere realizzati mediante misure meno restrittive per la concorrenza.
Concorrenza – Intese restrittive – Esenzione – Accordi verticali – Condizioni
Il divieto di accordi restrittivi della concorrenza di cui all’art. 101 TFUE non si applica agli «accordi verticali» tra imprese non concorrenti come definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010. Tuttavia l’esenzione non si applica agli accordi verticali se conclusi tra imprese concorrenti, salva l’ipotesi in cui l’accordo verticale non sia reciproco e se ricorre una delle condizioni indicate dal regolamento. (3).
Nella fattispecie, la sezione ha escluso che l’eccezione possa applicarsi in un caso come quello esaminato ove il complesso accordo posto in essere tra le parti coinvolge soggetti operanti anche sul mercato dell’acquisto di contenuti audiovisivi sportivi premium e su quello della vendita al dettaglio di contenuti audiovisivi.
Concorrenza – Intese restrittive – Sanzione – Criteri – Fatturato
Ai fini della quantificazione della sanzione conseguente alla conclusione di intese restrittive della concorrenza, l’art. 8 delle linee guida dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) prevede che il fatturato rilevante va parametrato al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell’infrazione, realizzate dall’impresa. Pertanto, non può essere preso in considerazione un valore come quello delle vendite dirette effettuate dall’operatore, ritenute non integranti l’infrazione contestata dall’autorità di vigilanza, se non dimostrando che l’accordo abbia comunque inciso su tali vendite. (4).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Atto amministrativo – Procedimento in genere – Termine per l’avvio - Decorrenza
In materia di procedimenti finalizzati a sanzionare intese restrittive della concorrenza, il termine per l’avvio del procedimento non decorre dalla mera ricezione di segnalazioni, denunce o notizie ma – anche a tutela delle imprese incolpate - dal momento in cui l’Autorità ha acquisito quell’insieme di elementi che le consentono di perimetrare l’oggetto dell’indagine da svolgere in sede istruttoria nel contraddittorio con i soggetti interessati, dovendosi tener conto delle peculiarità dei casi di diritto della concorrenza e, in particolare, del fatto che tali casi richiedono di norma una complessa analisi materiale ed economica e della necessità di assicurare all’Autorità indipendenza operativa (5).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Intese restrittive – Procedimento sanzionatorio – Termine di conclusione – Violazione – Conseguenze
In materia di procedimenti finalizzati a sanzionare intese restrittive della concorrenza, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole può giustificare l’annullamento di una decisione di accertamento delle infrazioni solo qualora sia stato dimostrato che tale violazione aveva pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. (6).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Mercato rilevante
Nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante risulta ex se funzionale all’individuazione delle caratteristiche stesse del contesto nel cui ambito si colloca l’illecito coordinamento delle condotte d’impresa, atteso che è proprio l’ambito di tale coordinamento a delineare e definire l’ambito stesso del mercato rilevante. (7).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Procedura di evidenza pubblica
La disciplina di cui al d.lgs. 8 gennaio 2008, n. 9 ha previsto il divieto del “no single buyer rule” (consistente nel divieto di acquisire tutti i pacchetti relativi alle dirette) e consentito per un periodo limitato l’acquisizione dei diritti in esclusiva; ma, per converso, non ha regolato le modalità di distribuzione di tali diritti, con la conseguenza che l’esclusiva non può ritenersi un assetto imposto da tali regole, e che, quindi, l’aggiudicazione esclusiva non legittima anche un accordo di distribuzione esclusiva se contrario alle regole del diritto antitrust. (8).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Intese restrittive – Intesa per oggetto – Diritti televisivi – Telecomunicazioni
Costituisce intesa restrittiva della concorrenza per oggetto l’accordo tra l’aggiudicatario dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite di calcio di serie A e altro soggetto, concorrente sui medesimi mercati, in forza del quale un operatore garantisce le risorse economiche per la partecipazione alla gara, astenendosi dal presentarsi, e ottenendo un’esclusiva nel mercato della connettività, risultando così l’unico operatore di telecomunicazioni ad avere il diritto a offrire il servizio di trasmissione delle partite con possibilità di scaricare la relativa “app” sui propri dispositivi, nonché a porre divieti di stipulare accordi commerciali sul mercato della distribuzione e della connettività con altri operatori. (9).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Intese restrittive – Intesa per effetto
Mentre le intese restrittive della concorrenza per oggetto si caratterizzano per il fatto che hanno un oggetto di per sé vietato e, quindi, sono, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, con la conseguenza che non è necessario dimostrare in concreto la sussistenza di effetti dannosi sul mercato, le intese restrittive per effetto ricorrono quando non sussistono i presupposti per configurare la sussistenza di una intesa per “oggetto”, con la conseguenza che, in tale caso, è necessario verificare in concreto quali siano gli effetti che causano nel mercato. Ne deriva, quindi, che in questo secondo caso devono sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza sia stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo significativo; elementi costituiti, nel caso di specie, da quanto accaduto una volta eliminate le clausole restrittive e, in particolare, dall’avvenuta sottoscrizione di un accordo con altro operatore. (10).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, ordinanze 15 aprile 2025, n. 3224; 7 marzo 2025, n. 1919; C.g.a., sez. giur., ordinanza 27 febbraio 2025, n. 130.
(2) Conformi: Corte di giustizia UE, sezione grande, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, punto 190; sez. II, 25 gennaio 2024, causa C-438/22, punto 33.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 9520 del 2024; Corte giustizia UE, sez. II, 30 gennaio 2025, causa C-511/23; 21 gennaio 2021, C-308/19.
(6) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2024, n. 9520; Corte giustizia UE, sez. II, 21 gennaio 2021, C-308/19.
(7) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2021, n. 3555; 22 dicembre 2023, n. 11134.
(8) Non risultano precedenti negli esatti termini
(9) Non risultano precedenti negli esatti termini
(10) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 13 novembre 2024. n. 9104; 30 settembre 2022, n. 8400.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
UNIONE Europea, RINVIO pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
UNIONE Europea
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri