Sulla natura degli atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze e sul relativo difetto assoluto di giurisdizione

Sulla natura degli atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze e sul relativo difetto assoluto di giurisdizione


Giurisdizione civile – Processo civile - Atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze – Atti amministrativi in stretto – Esclusione- Atti giurisdizionali in senso stretto – Esclusione - Atti inerenti la giurisdizione.

Gli atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze debbano essere qualificati come atti, sì, amministrativi, ma interni all’ordinamento giudiziario e di natura solo preparatoria e strumentale. Tali atti, dunque, devono più appropriatamente essere inquadrati nella tipologia degli atti “inerenti la giurisdizione”, che non sono propriamente atti di esercizio dello jus dicere, ma costituiscono atti di “amministrazione del processo civile”, promanano da un organo giudiziario non soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali e producono effetti che si dispiegano naturalmente sulla gestione del singolo processo (1).

Giurisdizione amministrativa - Processo civile - Atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze – Esclusione - Difetto assoluto di giurisdizione.

Gli atti inerenti la formazione del ruolo e la calendarizzazione delle cause e delle udienze si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo in ragione della riserva di organizzazione del predetto ordinamento giudiziario, riserva che gode di copertura costituzionale, sotto il profilo della sua autonomia e indipendenza. Il ricorso avverso gli atti suddetti pertanto dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione (2).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale asserzione non implica la conclusione per cui dinanzi a tali atti non vi sia alcuno strumento di tutela esperibile. Se è vero che ai sensi dell’art. 7-bis, primo comma, ultimo periodo, dell’ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), “La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”, è altresì vero che la medesima norma fa “salvo il possibile rilievo disciplinare” dei provvedimenti di assegnazione degli affari adottati in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio. Oltre, dunque, alla normale reclamabilità delle suddette determinazioni dinanzi all’organo che le ha adottate, al fine di provocarne un riesame o una revisione, o dinanzi al Presidente della Corte d’appello (con eventuali segnalazioni al Procuratore generale presso la Corte di appello), è sempre possibile la segnalazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Ministro della giustizia, titolari del potere di iniziativa disciplinare dinanzi al CSM, nonché direttamente allo stesso organo di autogoverno, per l’assunzione dei rimedi del caso. Inoltre, specifici e assorbenti rimedi sono approntati dall’ordinamento in caso di eccessiva durata del giudizio, ovvero addirittura di diniego di giustizia, che da tali atti dovessero discendere (si veda in proposito la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante Previsione di equa riparazione in caso di

violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile).

 

(1) Precedenti conformi: sulla qualificazione di atti di “amministrazione del processo” (e non giurisdizionali) con riferimento agli atti di assegnazione degli affari alle sezioni di tribunale e ai giudici ad essi assegnati, Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 10; sulla qualificazione di atti organizzativi inerenti la giurisdizione con riferimento ad atti di riorganizzazione di una Direzione distrettuale antimafia, Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2020, n. 6856.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: sull’esclusione del sindacato del giudice amministrativo su un atto di riorganizzazione di una Direzione distrettuale antimafia, Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2020, n. 6856; sull’esclusione del sindacato del giudice amministrativo sugli atti di assegnazione degli affari alle sezioni di tribunale e ai giudici ad essi assegnati, Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 10.

Precedenti difformi: non costituisce precedente difforme Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4098, poiché tale sentenza aveva trattato una fattispecie del tutto diversa. In quel caso, oggetto di impugnazione era infatti la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 1° luglio 2004, recante i criteri per l’assegnazione dei fascicoli di causa e gli atti a questa connessi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri