Sulla nozione di controinteressato e sulla privatizzazione degli enti gestori di forme di previdenza integrativa
Sulla nozione di controinteressato e sulla privatizzazione degli enti gestori di forme di previdenza integrativa
Sulla nozione di controinteressato e sulla privatizzazione degli enti gestori di forme di previdenza integrativa
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Controinteressato – Configurabilità – Titolarità interesse privato – Contrapposizione – Interesse ricorrente
La nozione (sostanziale) di controinteressato postula necessariamente che si tratti di un soggetto privato, escludendo che tale qualità possa essere rivestita da una pubblica amministrazione: i due elementi con i quali si individua la qualità di controinteressato sono l’essere indicato nel provvedimento impugnato (ovvero identificabile sulla base di esso) e l’essere titolare di un interesse qualificato alla sua conservazione, omologo e speculare rispetto all’interesse legittimo azionato dal ricorrente. Pertanto tale interesse deve essere sempre di natura privata, analogo a quello del ricorrente, e come quest’ultimo avere a oggetto il conseguimento o la conservazione di un “bene della vita”: in tal modo inverandosi la natura “trilaterale” o “multipolare” del rapporto amministrativo, in cui con il provvedimento la p.a. può anche intervenire a regolare conflitti tra interessi privati, riconoscendo un “bene della vita” a taluno e negandolo a tal altro. (1).
La sentenza non cita dei precedenti specifici ma fa riferimento alla nozione di controinteressato, quale affermatasi in giurisprudenza, che postuala un elemento formale e uno sostanziale. Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (ex multis da ultimo Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8172 che peraltro ha riconosciuto che il Comune di Roma potesse essere considerato quale soggetto controinteressato rispetto al provvedimento impugnato, di diniego di personalità giuridica a un consorzio urbanistico in quanto considerato nel medesimo provvedimento come soggetto che poteva essere potenzialmente leso dal riconocimento), "l'individuazione dei controinteressati richiede un elemento formale e un elemento sostanziale"; cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4609, secondo cui: "La qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale)" (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2024, n. 7192). Ed ancora: "Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, vale a dire di un interesse al mantenimento della situazione esistente." (Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2022, n. 4891; sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 1187).
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Titolare interesse pubblico – Parte resistente – Interventore
ll soggetto titolare di un interesse pubblico che si atteggi in termini “oppositivi” all’eventuale accoglimento dell’azione di annullamento proposta dal privato o assume la veste di amministrazione resistente ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., e allora è parte necessaria, oppure deve considerarsi portatore di un interesse – ancorché pubblico – solo indirettamente toccato dalla vicenda processuale, e quindi semmai legittimato a un intervento in giudizio ma giammai da evocare a pena di inammissibilità. (2).
Enti previdenza e assistenza – Privatizzazione – Gestione – Finalità – Interesse pubblico – Medesimezza
La privatizzazione degli enti gestori di forme di previdenza integrativa, nell’ambito della razionalizzazione della organizzazione amministrativa, ha inciso esclusivamente sui soli strumenti gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale ed assistenziale che invece è rimasto inalterato, come immutata resta l’evidenza pubblicistica dell’attività svolta (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
La sentenza del Consiglio di Stato non cita specifici precedenti ma fa riferimento alla nozione di controinteressato quale affermata dalla giurisprudenza, postulante un elemento formale e uno sostanziale. Per giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8172 che peraltro ha ritenuto che il Comune di Roma, individuato nel provvedimento impugnato quale soggetto che potrebbe essere leso dal riconoscimento della personalità giuridica ad un "consorzio urbanistico" dovesse essere considerato quale soggetto controinteressato) "l'individuazione dei controinteressati richiede un elemento formale e un elemento sostanziale; cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4609, secondo cui: "La qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale)" (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2024, n. 7192). Ed ancora: "Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, vale a dire di un interesse al mantenimento della situazione esistente." (Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2022, n. 4891)" (Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 1187).
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2833.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri