Individuazione del dies a quo del termine trimestrale per la prosecuzione del giudizio interrotto a seguito di fallimento
Individuazione del dies a quo del termine trimestrale per la prosecuzione del giudizio interrotto a seguito di fallimento
Individuazione del dies a quo del termine trimestrale per la prosecuzione del giudizio interrotto a seguito di fallimento
Giustizia amministrativa – Interruzione del giudizio – Prosecuzione – Curatore fallimentare – Riassunzione – Termine di decorrenza – Conoscenza legale dell'evento interruttivo
In caso di interruzione del processo determinata dall'apertura del fallimento ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il termine trimestrale per la prosecuzione ad opera del curatore fallimentare decorre non solo dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione, ma anche da qualsiasi ulteriore fatto idoneo a comprovare con certezza la previa conoscenza dell'evento interruttivo, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione (nella specie, si è ritenuto che decorra dalla data della domanda al giudice delegato di autorizzazione a costituirsi nel giudizio). (1).
In motivazione la sezione ha escluso ratione temporis l'applicazione, alla fattispecie esaminata, dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), secondo cui «L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice» e ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale (Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2021, n. 12154) secondo cui il riferimento testuale alla «riassunzione» (che è adempimento a carico delle parti diverse da quella fallita) deve essere inteso come comprensivo della «prosecuzione» (che avviene ad iniziativa del curatore fallimentare).
La sezione si è motivatamente discostata dagli indirizzi secondo cui: i) la conoscenza legale del fatto interruttivo - integrante il dies a quo del termine per la prosecuzione del giudizio interrotto - coincide con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento poichè, al fine del decorso del termine per la ripresa del processo, è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio, sul quale l'effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare onde valutare l'opportunità della riattivazione; ii) il termine per la prosecuzione decorre dalla sola comunicazione o notificazione della dichiarazione giudiziale di interruzione del giudizio, in quanto tale pronuncia è una mera eventualità.
Giustizia amministrativa – Interruzione del giudizio – Prosecuzione – Curatore fallimentare – Riassunzione – Termine di decorrenza – Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – Codice del processo amministrativo – Rapporto di specialità
Al processo amministrativo non si applica l’art. 143, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il quale fa decorrere il termine per la riassunzione «da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice», bensì opera la disposizione speciale contenuta nell’articolo 80, comma 3, del codice del processo amministrativo che mira a disciplinare uniformemente la ripresa del processo a seguito di qualunque evento interruttivo, ivi incluso, il fallimento di una parte. (2).
(1) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2020, n. 447, secondo cui la parte colpita dalla causa di interruzione del processo ha l'onere di proseguirlo, mediante la presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza, nel rispetto del termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., applicabile in virtù del rinvio esterno al diritto processuale comune ex artt. 39 e 79, comma. 2, c.p.a.
(2) Conformi: in parte: sull'autonomia della disciplina della prosecuzione e riassunzione del giudizio nel processo amministrativo: Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2019, n. 5188.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri