Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa

Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Consorzi stabili.

I consorzi stabili rappresentano una particolare categoria dei consorzi, disciplinati dal codice civile e soggetti pertanto sia alla disciplina generale dettata dallo stesso codice sia a quella speciale dettata dal codice dei contratti pubblici, costituiti tra almeno tre imprese, che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni.

Si differenziano dai consorzi ordinari, in quanto mentre questi ultimi nascono e cessano (al pari delle associazioni temporanee di imprese) in vista di un’unica operazione, i primi sono costituiti in funzione di un numero potenzialmente illimitato di operazioni.

Il consorzio stabile, che si colloca nel più ampio fenomeno della partecipazione aggregata alle procedure di evidenza pubblica, secondo i principi del favor partecipationis e della neutralità delle forme giuridiche dei soggetti partecipanti alla procedura di gara posti dalla legislazione prima comunitaria e poi eurounitaria, rappresenta un’aggregazione durevole di soggetti, ispirata ad un’esigenza di cooperazione e di assistenza reciproca.

L’elemento qualificante dei consorzi stabili è la comune struttura di impresa, da intendersi quale azienda consortile utile ad eseguire in proprio, ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni affidate a mezzo del contratto.

Non si ravvisa tra il consorzio stabile e le imprese consorziate alcun rapporto di mandato. (1)

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Consorzi stabili – Qualificazione cumulativa dei requisiti – Cumulo alla rinfusa.
 

I consorzi stabili, soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, che operano in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, si possono giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa.

La possibilità di qualificazione cumulativa, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi dell’opera e all’organico medio annuo.

In caso di partecipazione alla gara, è necessaria la verifica dell’effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis; per cui è il consorzio stabile ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto. (2)

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Verifica di anomalia dell’offerta.
 

Il giudizio circa l’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico- discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza dell’operato della stazione appaltante; inoltre, l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, nell’ambito di tale giudizio, rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione (3)

(1) Precedenti conformi: Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5; Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 276.

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 964; Cons. Stato, 11 dicembre 2020, n. 7943; Cons. Stato sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1112; Cons. Stato, sez. V, n. 6533 del 4 luglio 2023, n. 6533; Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8767.

(3) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2022, n. 2269; Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2022, n. 1946; Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2022, n. 939; Cons. Stato, sez. VII, 3 febbraio 2022, n. 764.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri