News UM n. 72/2022. È legittima la disposizione che impone alle società cooperative che si occupano di somministrazione di lavoro di avere, come socio sovventore, un fondo mutualistico

News UM n. 72/2022. È legittima la disposizione che impone alle società cooperative che si occupano di somministrazione di lavoro di avere, come socio sovventore, un fondo mutualistico

Con la decisione in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla terza sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 20 ottobre 2020, n. 6358 (oggetto della News US n. 115 del 4 novembre 2020 alla quale si rinvia per approfondimenti) – dell’art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nella parte in cui prevede che le agenzie per il lavoro, costituite in forma di società cooperative di produzione e lavoro, che intendano svolgere attività di somministrazione di lavoro devono possedere, oltre ai requisiti giuridici e finanziari previsti per tutte le agenzie per il lavoro dal comma 1 del medesimo art. 5, l’ulteriore requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).