È disposto in sede monocratica il riesame dell’Ordinanza che nella Regione Basilicata sospende le lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado ad eccezione della scuola dell’infanzia e degli asili nido

È disposto in sede monocratica il riesame dell’Ordinanza che nella Regione Basilicata sospende le lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado ad eccezione della scuola dell’infanzia e degli asili nido


Covid-19 – Basilicata - Ordinanza regionale sospende le lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado ad eccezione della scuola dell’infanzia e degli asili nido – Tutela monocratica – Va disposto il riesame.  


        È disposto il riesame dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 44 del 15 novembre 2020, che di fatto sospende le lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado ad eccezione della scuola dell’infanzia e degli asili nido, incidendo la stessa in maniera diretta e significativa sul diritto (di rilevanza primaria) allo studio, contemplato nell’art. 34 Cost., collocato nel titolo II della carta costituzionale al pari dell’art. 32 concernente il diritto (ugualmente di rilevanza primaria) alla salute (1). 

 

(1) Ha premesso il decreto che il d.P.C.M. 3 novembre 2020, recante nuove misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza da Covid-19, contempla le modalità di svolgimento dell’attività didattica ed educativa modulandone le forme in base alla situazione di rischio epidemiologico delle singole regioni, “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado” anche nell’ipotesi estrema di aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd. zona rossa); nelle altre aree del territorio nazionale, ivi comprese quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (cd. zona arancione, come è il caso della Basilicata), è prevista e garantita la didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per tutta la scuola secondaria di primo grado. 

Ad avviso del Presidente del Tar Basilicata l’Autorità regionale ha il potere di introdurre, motivatamente ed in via temporanea, le ulteriori restrizioni che giudica indispensabili qualora si riveli, per esempio, la necessità di intervenire in particolari aree infraregionali a causa della specifica situazione locale, ovvero si riveli l’inadeguatezza delle misure di contenimento adottate nelle strutture scolastiche in particolari contesti; ciò, sempreché risulti insufficiente o inefficiente il ricorso a rimedi alternativi in grado di evitare o contenere l’applicazione delle restrizioni nella misura minima compatibile con le esigenze di sanità pubblica; - sembra invece da escludere, in base al quadro normativo vigente evocato dai ricorrenti, che la Regione possa, in maniera generalizzata, modificare l’assetto organizzativo dell’attività scolastica, alterando il quadro delle misure calibrate nel d.P.C.M. per effetto di un diverso apprezzamento dei parametri di rischio epidemiologico e delle misure di contenimento necessarie e sufficienti per fronteggiare la situazione quale risulta compendiata nei diversi “scenari” rappresentati e determinati dall’Autorità governativa centrale. Inoltre, non sembra comunque che le misure adottate possano prescindere da una appropriata verifica ed una adeguata valutazione sulle effettive capacità funzionali e operative, sotto il profilo organizzativo, delle risorse umane e delle dotazioni informatiche, nell’impiego di tale modalità di svolgimento dell’attività nelle istituzioni scolastiche cui viene imposta la didattica a distanza; poiché altrimenti l’inibitoria della didattica in presenza sarebbe equivalente in pratica ad una chiusura delle attività scolastica, che con il d.P.C.M. si è voluto invece scongiurare, assumendo iniziative finalizzate, nell’apprezzamento della competente Autorità ministeriale, a garantire il diritto allo studio mediante lo svolgimento della didattica in presenza, pur negli scenari peggiori. 

 

Nel caso all’esame del Presidente del Tar ai fini dell’invocata misura cautelare monocratica, le determinazioni impugnate – si legge nel decreto – appaiono sorrette da circostanze e considerazioni che, sebbene idonee a dimostrare la presenza di criticità nel sistema scolastico (anche se probabilmente non tipiche e particolari del contesto regionale), nondimeno non risultano del tutto coerenti ed aderenti con i principi sopra evidenziati concernenti il ruolo dell’Autorità regionale nella modulazione degli interventi necessari al contenimento dell’emergenza sanitaria, né risultano completamente esaustive relativamente alla possibilità di garantire la continuità didattica con la modalità a distanza nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Si è aggiunto che il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all’istruzione) spetta in primo luogo all’autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell’ambito comunque del quadro normativo vigente, sulla cui osservanza il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Basilicata

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri