Sollevata q.l.c. sulla natura discrezionale, anziché vincolata, della chiamata in ruolo come professori di 1^ o 2^ fascia, dei ricercatori a tempo indeterminato

Sollevata q.l.c. sulla natura discrezionale, anziché vincolata, della chiamata in ruolo come professori di 1^ o 2^ fascia, dei ricercatori a tempo indeterminato

Il T.a.r. per la Calabria solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini, recante la riforma del sistema universitario) nella parte in cui prevede che la scelta di attivare, o meno, la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato, finalizzata alla loro chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia, sia subordinata ad una scelta discrezionale dell’Università, anziché costituire oggetto di un diritto del ricercatore stesso (come è, invece, previsto, dall’art. 24, comma 5, della stessa legge, per la categoria dei ricercatori a tempo determinato).