Accesso civico

L'accesso civico è disciplinato dall'art. 5. d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e si sostanzia nel diritto di chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalla Pubblica amministrazione, anche ulteriori rispetto a quelli che avrebbe dovuto pubblicare sul sito istituzionale della stessa Amministrazione, nella Sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dello stesso d.lgs. n. 33 presente decreto.

A differenza del diritto di accesso ordinario, disciplinato dall'art. 22, l. 7 agosto 1990, n. 241, non c'è alcuna limitazione "soggettiva" nel diritto di chiedere i dati, le informazioni e i documenti.

Non occorre motivare l'istanza né versare un corrispettivo al rilascio dei documenti stessi.

E' sufficiente indicare i dati, informazioni e i documenti richiesti

L’istanza va presentata, alternativamente:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nonostante la nuova disciplina sull’accesso non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l’ANAC ritiene possa applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, comma 9 bis, l. n. 241 del 1990.

Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, comma 9 ter, l. n. 241 del 1990. A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 c.p.a..

Ai sensi degli art. 5 bis, d.l. n. 33 del 2013, al di fuori delle ipotesi di accesso civico con obbligo di pubblicazione la richiesta di accesso libero e universale allorché sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre, l’Amministrazione può rifiutare l’accesso di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non c'è obbligo di informazione se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali;

d) nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990.