Sulla distinzione tra superficie vitata e superficie rivendicabile

Sulla distinzione tra superficie vitata e superficie rivendicabile


Agricoltura – Espropriazione per pubblico interesse – Superficie vitata – Superficie rivendicabile

 

Mentre la superficie vitata è un’estensione di terreno coltivato a vigneto, la superficie rivendicabile è un bene immateriale assegnato a livello aziendale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva; pertanto, in base alla l. reg. n. 73 del 2017, mentre il trasferimento della superficie rivendicabile deve essere sempre accompagnato dal trasferimento anche temporaneo di una superficie vitata almeno equivalente, viceversa, il trasferimento della proprietà dei terreni vitati può avvenire senza il trasferimento della superficie rivendicabile, la quale in tal modo resta in capo all’azienda che può perciò continuare a produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi altra superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva (1).

 

 

(1) Non risultano precedenti in termini.

 

 

Nel caso di specie, era stata cancellazione, ad opera della Regione Toscana, di alcune “superfici rivendicabili” dallo schedario delle superfici rivendicabili tenuto da ARTEA relativo alla società ricorrente e la contestuale assegnazione delle medesime alla società controinteressata, in asserita esecuzione del decreto di trasferimento dei terreni già abbinati alle dette superfici rivendicabili, adottato dal Tribunale di Siena in esito a procedura esecutiva immobiliare.

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che la mancata chiara indicazione, in sede di procedura espropriativa immobiliare attivata nei confronti dei soci proprietari delle superfici vitate, del contestuale trasferimento delle superfici rivendicabili, avesse comportato il trasferimento delle superfici vitate al terzo acquirente ma che la titolarità delle superfici rivendicabili fosse rimasta in capo alla società titolare dell'azienda agricola, rimasta estranea alla procedura espropriativa.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

AGRICOLTURA

ESPROPRIAZIONE per pubblico interesse

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri