Obblighi formativi degli Agrotecnici iscritti all’Albo utilizzatori dei prodotti fitosanitari

Obblighi formativi degli Agrotecnici iscritti all’Albo utilizzatori dei prodotti fitosanitari


Professioni e mestieri - Agrotecnici - Iscritti all’Albo - Utilizzatori dei prodotti fitosanitari - Obblighi formativi – D.I. 22 gennaio 2014 – Legittimità.

    E’ legittimo il decreto delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute del 22 gennaio 2014, recante l’Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nella parte in cui ha previsto anche per gli Agrotecnici iscritti all’Albo l’obbligo di seguire i corsi di formazione su base regionale ovvero provinciale per poter ottenere e rinnovare l’abilitazione all’uso e alla vendita ed alla consulenza dei pesticidi (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che il decreto del 22 gennaio 2014 ha definito nell’ambito delle “Azioni” predisposte per l’attuazione della direttiva 2009/128/CE, secondo quanto disposto dalla fonte primaria di recepimento, il piano di formazione per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti, espressamente adeguando il sistema preesistente alle nuove disposizioni. Esso, pertanto, ha istituito il sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, prevedendo anche un aggiornamento periodico, demandando alle regioni ed alle province autonome il rilascio dei certificati di abilitazione.

In conformità con l’esigenza di aggiornamento – anche alle nuove evidenze scientifiche – il Piano di azione nazionale ha, quindi, previsto la validità quinquennale dei certificati ed il rinnovo previo verifica della partecipazione a specifici corsi di formazione.

In tale contesto, il punto A.1.3 ha disposto, anche per i consulenti, la certificazione quale requisito obbligatorio per svolgere l’attività, individuando, tuttavia, alcuni casi di esenzione ai punti A.1.7 e A.1.8, come correttamente evidenziato dal primo giudice. Per i soggetti elencati ai predetti punti le regioni e le province autonome determinano i requisiti oggettivi ai fini dell’accertamento delle conoscenze in materia.

Ad avviso della Sezione si evince con chiarezza che le misure di formazione individuate dal decreto gravato si mostrano in linea con le prescrizioni della normativa di rango primario e con la normativa europea, senza alcuna frazione di ragionevolezza. Ciò in quanto è la stessa disciplina comunitaria che prescrive la predisposizione di idonee misure di formazione precipuamente individuate e attuate per coloro che professionalmente si occupano di prodotti fitosanitari.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

PROFESSIONI intellettuali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri