Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento sulla donazione eterologa

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento sulla donazione eterologa


La Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento con cui sono state recepite in Italia alcune direttive europee per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani donati per scopi medici.

Il regolamento recepisce altresì le prescrizioni necessarie ad effettuare la donazione di cellule riproduttive per la procreazione medicalmente assistita eterologa. Sino alla sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 2014, n. 162, infatti, la donazione eterologa era vietata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, e dunque non potevano essere emanate norme che dettassero prescrizioni tecniche relative ad esami effettuati su tessuti e cellule riproduttive umane non appartenenti alla coppia che richiede la procreazione medicalmente assistita.

Il Consiglio ha reso un parere favorevole, dettando però alcune prescrizioni ulteriori a tutela della salute dei donatori, donatari e del nascituro.

In particolare il Consiglio ha ritenuto necessario che siano indicati direttamente nel regolamento stesso, limiti di età per la donazione, differenziati per la donna e per l’uomo, e individuati dalla stessa Amministrazione proponente secondo le conclusioni della migliore e più accreditata scienza medica. Tale limite di età si rivela particolarmente importante perché l’età del donatore, o della donatrice, può influire sull’esito positivo della tecnica utilizzata nel caso concreto e conseguentemente esporre, per l’ipotesi di esito non favorevole, la coppia alla necessità di altri tentativi con i relativi pregiudizi per la salute psico-fisica della coppia (soprattutto della donna). Inoltre un limite di età per effettuare la donazione di gameti maschili e femminili può avere il positivo effetto di prevenire patologie del nascituro legate all’età del genitore genetico.

Analogamente il Consiglio ha ritenuto indispensabile dettare nel regolamento un limite quantitativo alla donazione degli ovociti e dei gameti maschili per limitare le nascite di bambini portatori (anche solo in parte) del medesimo patrimonio genetico. Ciò per scongiurare il rischio di consanguineità tra i nati con il medesimo patrimonio genetico della donatrice, o del donatore, e per ridurre il numero di stimolazioni ormonali cui può sottoporsi la donna per donare gli ovociti con conseguente pregiudizio per la sua salute. Anche questo limite deve essere individuato dalla Amministrazione, attraverso di una analisi statistica e probabilistica del rischio di consanguineità nell’ambito della popolazione di riferimento, avvalendosi dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, che è l’ente strumentale dello Stato preposto alle analisi statistiche e probabilistiche.

Infine il Consiglio ha ritenuto indispensabile che tali limiti (di età e quantitativi) siano verificati con cadenza periodica, che l’Amministrazione determinerà, acquisendo gli avanzamenti della comunità scientifica nelle dette discipline.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri