Fermo amministrativo dei crediti vantati dal privato nei confronti dell’Amministrazione

Fermo amministrativo dei crediti vantati dal privato nei confronti dell’Amministrazione


Fermo amministrativo – Adozione – Richiesta di rinvio a giudizio per reati contro la P.A. – Possibilità del fermo.

 

Il provvedimento che dispone, ex art. 69, r.d. n. 2440 del 1923, il fermo amministrativo dei crediti vantati dal privato nei confronti dell’Amministrazione - stante la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria e atteso che suo presupposto normativo è non già la provata esistenza del credito, bensì la mera ragione di credito - può essere adottato anche se, nei confronti del privato medesimo, sia stata unicamente esercitata l’azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio per reati commessi contro l'Amministrazione e che abbiano cagionato un danno patrimoniale alla stessa (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che non può considerarsi illegittimo un fermo amministrativo soltanto in quanto emesso dopo una richiesta di rinvio a giudizio e senza un vaglio dell’azione penale da parte di un’autorità giudicante.

Sul punto va rammentato che la richiesta di rinvio a giudizio è atto con cui si esercita l’azione penale, la quale, pertanto, è già integrata a prescindere dal futuro svolgimento dell’udienza penale e dal suo esito. Il fermo amministrativo, dunque, può essere attivato anche all’inizio di un procedimento penale a carico del creditore e in cui l’amministrazione statale sia parte lesa, il che è legittimamente avvenuto nel caso di specie.

E d’altro canto, la giurisprudenza civile prima citata (Cassazione civile, sezione I , sentenza 4 maggio 2004, n. 8417), sia pur non espressamente soffermandosi sulla questione, fa riferimento alla mera sussistenza di una “imputazione” ed all’“inizio di un procedimento penale” («Il fermo amministrativo di cui all’art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 – che consente ad un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da essa o da altre amministrazioni, di sospendere, in via interinale, il pagamento – può essere adottato – stante la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, collegata per definizione a motivi di urgenza – anche quando il credito dell’amministrazione sia contestato, ma sia ragionevole ritenerne l’esistenza, posto che suo presupposto normativo è, non già la provata esistenza del credito, ma la mera ragione di credito, la quale può derivare anche dall’inizio di un procedimento penale a carico del creditore che veda l’amministrazione stessa come parte lesa»; nella specie era stato promosso un procedimento penale con l’imputazione, mossa a carico del legale rappresentante della società creditrice, di truffa ai danni dell’amministrazione).

La Sezione osserva altresì che, essendovi reati per cui il vigente codice di procedura penale prevede la citazione diretta a giudizio e reati con udienza preliminare, se ci accedesse alla tesi per cui una richiesta di rinvio a giudizio non sarebbe sufficiente per fondare l’emanazione di un fermo ex art. 69 del regio decreto n. 2440 del 1923, si creerebbe un paradossale doppio binario, in cui soltanto per i reati più gravi (quelli per cui è prevista l’udienza preliminare) non sarebbe sufficiente l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero ai fini dell’adozione di un fermo amministrativo, mentre lo sarebbe nell’ipotesi in cui siffatto esercizio fosse effettuato tramite la citazione diretta, che instaura ex se un giudizio penale (id est: per i reati puntiti a pena edittale minore, in quanto di minore gravità).


Anno di pubblicazione:

2019

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri