Competenza delle Questure a verificare le distanze minime dai luoghi sensibili ai fini del rilascio di licenze di polizie per esercizio di punti di raccolta del gioco

Competenza delle Questure a verificare le distanze minime dai luoghi sensibili ai fini del rilascio di licenze di polizie per esercizio di punti di raccolta del gioco


Giuochi – Sale da gioco - Licenza ex art. 88 TULPS – Competenza del Questore – Verifica della distanza da luoghi sensibili – Possibilità.

     Ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per l'esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure devono verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati "sensibili", cioè da tutti quei luoghi (primariamente gli istituti scolastici) nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili (primariamente i giovani) rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che numerose Regioni si sono dotate di norme finalizzate a prevenire – proprio attraverso l’imposizione di distanze minime delle sale giochi e scommesse dai luoghi sensibili – l’insorgenza di forma patologiche di ludopatia meglio note nella letteratura medica come G.A.P. (gioco d’azzardo patologico).
Orbene, non v’è dubbio che questa legislazione preventiva è posta a tutela della salute dei soggetti maggiormente esposti ma vale, senza meno, anche a prevenire – soprattutto per i più giovani – possibili fenomeni di devianza criminale potenzialmente coinvolgenti sia le realtà familiari di riferimento sia lo stesso ordine pubblico.
Aggiungasi che l’art. 1, comma 936, l. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) conferma che anche la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è materia che attiene, contestualmente, alla tutela della salute e dell’ordine pubblico ed è sintomatico che entrambe le tutele sono espressamente richiamate nell’ottica della prevenzione dal rischio di accesso al giuoco da parte dei soggetti più vulnerabili quali i minori di età.
Aggiungasi che le disposizioni del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, nell’ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi, proprio con riferimento alle autorizzazione previste dall’art. 88 del TUPLS, espressamente prevedono (cfr. la tabella A voci n. 83 e segg.) il solo rilascio da parte del Questione senza obblighi ulteriori per la parte istante di munirsi di ulteriori atti di assenso (fatta eccezione per il rispetto delle condizioni antincendio).
Ciò vale a ribadire che il Questore è tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIOCHI e SCOMMESSE, SALA gioco

GIOCHI e SCOMMESSE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri