Alla Corte costituzionale la legge regionale veneta che prevede il pagamento di un canone per l’occupazione di beni del demanio idrico per strutture necessarie per le telecomunicazioni

Alla Corte costituzionale la legge regionale veneta che prevede il pagamento di un canone per l’occupazione di beni del demanio idrico per strutture necessarie per le telecomunicazioni


Telecomunicazione – Servizio di telecomunicazione - Veneto - Occupazione demanio idrico da parte di cavi e di strutture – Art. 83, comma 4 sexies, l. reg. Veneto n. 11 del 2001 – Violazione artt. 3 e 117 Cost. – Non manifesta infondatezza

               Non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4 sexies, l. reg. Veneto n. 11 del 2001, aggiunto dall'art. 10, comma 1, l. reg. n. 43 del 2018 (che assente l’imposizione di oneri finanziari ulteriori e/o diversi rispetto a quelli tassativamente previsti dalla legge statale) per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui prevede l’imposizione, attuata dalla Regione Veneto, del pagamento di un canone per l’occupazione di beni del demanio idrico da parte di cavi e di strutture necessari per assicurare il pubblico servizio di cui al codice delle telecomunicazioni, pagamento che invece potrebbe, in ipotesi, non essere richiesto da altre Regioni, con conseguente evidente disparità di trattamento  (1)

 

(1) Il Tar ha ricordato la sentenza 28 dicembre 2006, n. 450, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge della Regione Valle d’Aosta che imponeva degli oneri agli operatori del settore telefonico osservando, in particolare, che “questa Corte, con la sentenza n. 336 del 2005, ha già avuto modo di affermare che l’art. 93, d.lgs. n. 259 del 2003, richiamato dal ricorrente quale norma interposta, costituisce “espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre, a carico degli stessi, oneri o canoni…”.

La legge regionale Veneta viola anche l’art. 117 Cost., ove il secondo comma attribuisce alla “potestà legislativa esclusiva” dello Stato la materia “trasversale” della “tutela della concorrenza”, mentre il terzo comma inserisce la materia “ordinamento della comunicazione” nell’ambito della “potestà legislativa concorrente”, in relazione a cui spetta comunque allo Stato la fissazione dei “principi fondamentali” tra i quali è, all’evidenza, quello fissato dal d.lgs. n. 259 del 2003 che stabilisce quali possano essere gli oneri imposti ai soggetti esercenti il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche.

V. anche le sentenze della Corte costituzionale 27 luglio 2005, n. 336 e 28 dicembre 2006, n. 450 cit. che hanno espresso un orientamento ribadito con le sentenze 22 luglio 2010, n. 272 e 26 marzo 2015, n. 47.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

SERVIZI pubblici

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri