Alla Corte costituzionale il recepimento del Programma operativo sanitario straordinario del Molise con legge statale

Alla Corte costituzionale il recepimento del Programma operativo sanitario straordinario del Molise con legge statale


Processo amministrativo – Competenza - Territoriale – Atto adottato da un organo centrale dell'Amministrazione statale – Effetti diretti esclusivi dei provvedimenti impugnati nell'ambito territoriale del Tribunale regionale periferico – Competenza del Tar periferico.

Sanità pubblica – Piani di rientro – Riassetto rete ospedaliera – Commissario ad acta – Programma operativo straordinario –Art. 34-bis del D.L. 50/2017, conv. in legge n. 96/2017 – Recepimento in legge del Piano sanitario – Violazione artt. 3, 24, 97, 103, 113, 117, commi 1 e 3, e 120 Cost. Rilevanza e non manifesta infondatezza.

      In materia di competenza inderogabile del giudice amministrativo, il rapporto tra i due criteri previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., segue la logica della complementarietà e della reciproca integrazione, nel senso che il criterio principale è quello della sede dell'Autorità che ha adottato l'atto impugnato ma, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale (1).

      E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis d.l. n. 50 del 2017, convertito in l. n. 96 del 2017: 1) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della P.A., si recepisce in norma di legge un provvedimento amministrativo, il POS, plausibilmente affetto da vizi di illegittimità, con l’effetto o la conseguenza di sanare e validare, in via postuma, non solo i vizi di quel provvedimento programmatorio ma persino quelli dei provvedimenti attuativi di esso; 2) per violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., posti anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, laddove risulta inciso e compromesso il principio della giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive, nonché indebitamente limitati i poteri e le prerogative del plesso della giustizia amministrativa; 3) per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 120 Cost., laddove si deroga ingiustificatamente alle regole fondamentali della legislazione concorrente Stato-Regione, nonché ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione (2).

 

(1) Richiamando T.r.g.a. Bolzano 5 settembre 2017, n. 274, il Tar ha chiarito che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell'Autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell'efficacia spaziale, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, diverso dal TarLazio, con riveniente spettanza della competenza territoriale, in tal caso, al Tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato adottato da un organo centrale dell'Amministrazione statale. Pertanto, sussiste la competenza territoriale del Tar Molise, poiché tutti i provvedimenti impugnati, per la parte in cui sono gravati, esplicano effetti giuridici limitatamente al territorio molisano.

 

(2) Il Tar rileva che sussiste la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, viene recepito in norma di legge il contenuto di un provvedimento amministrativo che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità: il legislatore, evidentemente, non può trasformare in legge una violazione di legge. Peraltro, un particolare profilo di perplessità, illogicità e contraddittorietà emerge dal testo della norma in esame, allorché approva il POS del Molise “ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione”. Non è ben chiaro se, con questa espressione s’intenda affermare che la norma di legge possa validare e sanare anche gli atti e i provvedimenti del tutto illegittimi, ivi compresi gli atti attuativi del POS, ovvero se s’intenda l’esatto contrario, vale a dire che la validità degli atti e dei provvedimenti recepiti nella norma di legge sia il presupposto indefettibile della legificazione e che gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’attuazione del POS siano fatti salvi a condizione che gli atti e i provvedimenti adottati siano validi.

Il Tar rileva, inoltre, che, la normativa in esame viola gli artt. 24, 103 e 113 Cost., e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso, incidendo sulle decisioni dell’Autorità giurisdizionale. Nella specie, la norma di legge sembrerebbe non conforme all’art. 24 Cost., non solo perché incide su un giudicato cautelare già formatosi, ma più in generale perché comprime il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive incise dal POS.

Il Tar rileva, infine, che, la norma in esame viola gli artt. 117 e 120 Cost., realizzando un’irragionevole estromissione degli organi regionali dalla funzione di rivedere le proprie leggi nell’ottica degli obiettivi di risanamento, la qual cosa non pare giustificabile neppure nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica spettante alla legge statale, per almeno due ragioni: 1) poiché – a tenore dell’art. 120, ultimo comma, Cost., quando il Governo si sostituisce ad organi delle Regioni, la legge deve definire sempre “le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”; 2) l’autonomia legislativa concorrente della Regione nel settore della tutela della salute e della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi di contenimento della spesa di finanza pubblica (Corte cost., nn. 52 del 2010 e 193 del 2007) e, tuttavia, il momento consensuale o concertativo inter-istituzionale non può essere del tutto pretermesso, restando pur sempre necessario che la Regione, in qualche modo, si esprima sugli interventi indicati dai Programmi operativi approvati dal commissario ad acta statale, nonché – a maggior ragione - sulla legge statale che ne recepisce i contenuti in norme di dettaglio che esorbitano dalla competenza legislativa statale a fissare i principi direttivi della legislazione regionale (Corte cost. nn. 77 del 2011, 141 del 2010 e 2 del 2010).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri