Alla Corte costituzionale il diniego vincolato di rilascio della patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione
Alla Corte costituzionale il diniego vincolato di rilascio della patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione
Alla Corte costituzionale il diniego vincolato di rilascio della patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione
Circolazione stradale – Patente di guida – Rilascio – Diniego – Per applicazione misure di prevenzione - Automaticità – Art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992 – Violazione art. 3, 4, 16 e 35 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35, nella parte in cui, nel disporre che “non possono conseguire la patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione”, attribuisce al Prefetto un potere automatico e vincolato, come risulta dal tenore letterale della disposizione e dal diritto vivente, senza consentire all’autorità amministrativa margini di esercizio della discrezionalità in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie al suo esame (1).
(1) La Sezione ricorda che con la sentenza 27 maggio 2020 n. 99 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120 comma 2 del Codice della Strada (come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e come modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 e dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Con la predetta sentenza n. 99 del 2020 la Corte Costituzionale ha censurato in termini di irragionevolezza il meccanismo che riconnette automaticamente la revoca della patente a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione, senza che sia consentito all’Amministrazione operare un bilanciamento con ulteriori elementi di valutazione che possano emergere in concreto.
Posti tali principi, la Sezione ritiene che anche il comma 1 dell’art. 120 del Codice della Strada ugualmente si ponga in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la sottoposizione a misure di prevenzione costituisca automaticamente un presupposto ostativo al rilascio della patente.
Il contrasto con l’art. 3 Cost. appare evidente, sotto il profilo del principio di uguaglianza, in relazione alla diversa disciplina delineata dal secondo comma del medesimo articolo a seguito della sentenza della Corte costituzionale 27 maggio 2020, n. 99.
La differenza di trattamento venutasi a determinare all’interno del medesimo articolo di legge, originariamente formulato in maniera unitaria mediante l’utilizzo della tecnica del rinvio agli elementi oggettivi della fattispecie contemplata dal primo comma per estenderne gli effetti ostativi alla diversa fattispecie delineata dal secondo comma, non appare giustificata a fronte di situazioni omogenee, connotate dal medesimo presupposto oggettivo (l’applicazione delle misure di prevenzione), e dunque partecipanti di una medesima ratio.
Appare evidente la disparità di trattamento che si viene a creare a seconda che la sottoposizione alle misure di prevenzione avvenga prima o dopo il rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Sotto altro ma concorrente profilo l’esercizio del potere in sede di rilascio e in sede di revoca della patente di guida risponde alla tutela del medesimo interesse pubblico, ovvero quello della sicurezza stradale, degradando ad interesse legittimo la posizione giuridica del privato, necessariamente, sia in un caso che nell’altro.
Ne consegue che anche il comma 1 deve ritenersi affetto dai medesimi vizi di incostituzionalità, laddove la norma non venga interpretata nel senso di attribuire all’Autorità pubblica non già un potere con carattere automatico e vincolato, bensì pienamente discrezionale a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il soggetto istante, come discrezionale deve intendersi il potere esercitato in sede di revoca, per effetto dell’intervento della Corte n. 99/2020.
Tale sentenza ha rilevato che le categorie dei destinatari delle misure di prevenzione sono variegate ed eterogenee, al punto che non è agevole identificarne un denominatore comune.
La diversità delle fattispecie di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, che rilevano come indice di pericolosità sociale, impone che l’Autorità pubblica, anche in sede di rilascio della patente di guida, oltre che di revoca del titolo, operi una valutazione in concreto.
La circostanza che la misura di prevenzione sia intervenuta in un momento anteriore o successivo al rilascio della patente deve considerarsi un fatto neutro rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, che rappresenta l’interesse primario tutelato dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale.
L’art. 120, comma 1, del Codice della Strada si pone altresì in contrasto con gli artt. 4, 16 e 35 Cost., in quanto, nel prevedere l’attribuzione al Prefetto di un potere vincolato ridonda in termini di sproporzionalità e irragionevolezza incidenti sulla libertà personale, sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione.
Con riferimento alle misure di prevenzione, condividendo quanto rilevato dal Tar Marche con l’ordinanza di rimessione 27 maggio 2019, n. 356, va aggiunto che:
- “l’autorità giudiziaria che dispone l’applicazione della sorveglianza speciale di P.S. è tenuta, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto legislativo, a stabilire le prescrizioni a cui l’interessato deve attenersi per tutto il periodo di efficacia della misura”;
- “tali prescrizioni, tuttavia, non possono avere l’effetto di inibire all’interessato la possibilità di vivere una vita quanto più possibile normale (anche se vengono notevolmente limitate la libertà di spostamento e la libertà di frequentazione di altre persone) e, soprattutto, non debbono impedirgli di svolgere attività lavorativa lecita. Questo secondo profilo emerge sia dall’art. 8, comma 3, laddove si prevede addirittura che il Tribunale in determinati casi “ordini” all’interessato di darsi alla ricerca di un lavoro, sia, a livello più generale, dall’art. 67, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 (laddove si prevede che “Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia”)”.
Ora, è evidente che il diniego automatico del rilascio della patente di guida in presenza della sottoposizione, presente o passata, ad una misura di prevenzione impedisce di fatto all’interessato di svolgere con maggiore agio una attività lavorativa lecita per tutto il periodo in cui egli è sottoposto alla sorveglianza speciale (il che rende la misura ancora più gravosa di quanto abbia inteso configurarla il giudice penale).
A fronte di quanto sopra rilevato, di contro, il carattere discrezionale del provvedimento prefettizio, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 99 del 2020, evita di non contraddire l’eventuale finalità della misura di prevenzione “di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo”, che la misura stessa si propone.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
CIRCOLAZIONE stradale, PATENTE di guida
CIRCOLAZIONE stradale
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri