Nulla osta provvisorio e variazioni di frequenza per gli impianti di radiodiffusione
Nulla osta provvisorio e variazioni di frequenza per gli impianti di radiodiffusione
Comunicazioni radiofoniche – Impianto di telefonia mobile – Nulla osta provvisorio in via sperimentale – Natura giuridica – Revoca – Atto amministrativo – Autotutela – Disciplina – Esclusione
L'atto denominato «nulla osta provvisorio» (o «in via sperimentale») non può essere equiparato all'originario provvedimento concessorio ed esclude la maturazione del legittimo affidamento in ordine alla conservazione degli effetti. Pertanto, per acquisire valore abilitante esso va convertito in autorizzazione definitiva a seguito di procedimento su istanza di parte e l’eventuale revoca non integra un provvedimento di secondo grado, bensì un atto di decadenza che si limita ad accertare il venir meno delle condizioni per la sua permanenza e non soggiace alle norme in materia di autotutela. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che il «nulla osta provvisorio» consente all’emittente che ne faccia richiesta di esercitare l’impianto di radiodiffusione su una frequenza diversa da quella assegnata, fintanto che l’amministrazione competente non ravvisi il venir meno dei presupposti per il rilascio.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV ter, 13 maggio 2025, n. 9132; 14 giugno 2024, n. 12067.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
COMUNICAZIONI (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive), IMPIANTO per telefonia mobile
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri