Sul risarcimento del danno non patrimoniale: consulenza tecnica d’ufficio e compensatio lucri cum damno

Sul risarcimento del danno non patrimoniale: consulenza tecnica d’ufficio e compensatio lucri cum damno


Responsabilità civile – Danno alla salute – Danno non patrimoniale - Danno biologico – Danno morale – Danno esistenziale – Duplicazioni risarcitorie – Esclusione


Ancorché il danno non patrimoniale vada risarcito integralmente, ciò non deve dar luogo a duplicazioni risarcitorie, costituendo le varie voci di danno (biologico, morale, esistenziale) soltanto aspetti “descrittivi” dell’unica voce di danno costituita dal danno non patrimoniale, il quale, se liquidato utilizzando le tabelle di Milano, è comprensivo, nel valore di punto ai fini della liquidazione, del “danno morale” (dalle stesse ridefinito come “danno da sofferenza soggettiva interiore”). (1).
Il ricorrente - attualmente in servizio presso la centrale operativa della compagnia di Treviso - era un militare che aveva partecipato ad una missione di pace in Iraq ed era stato coinvolto nell’attentato terroristico sferrato contro la base militare italiana in data 12 novembre 2003. Per tale titolo, a seguito delle lesioni riportate, il militare aveva percepito le seguenti indennità: i) euro 15.124,83 a titolo di premio di polizza; ii) euro 53.270,25 a titolo di speciale elargizione; iii) euro 33.180,00 a titolo di speciale elargizione per aggravamento; iv) euro 450.148,23 a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, da erogarsi per tutta la durata della vita (per un ammontare ancora da percepire pari ad euro 994.169,45, calcolato secondo il criterio di capitalizzazione previsto dall’art. 10, comma 2, l. n. 302/1990).

 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio – Liquidazione del danno non patrimoniale – Eccedenza di quanto percepito a titolo di indennizzo rispetto al danno subito - Esclusione


Deve essere respinta la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno non patrimoniale, allorquando, dalla documentazione depositata dal danneggiato ed applicando le c.d. “tabelle di Milano” e la tabella unica nazionale introdotta con d.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, risulti che il massimo danno risarcibile sia comunque non superiore all’ammontare già riconosciuto a titolo indennitario e non sia provato un aggravamento dello stato di salute ulteriore rispetto a quello valutato dalla commissione medica ospedaliera. (2).
In motivazione, la sezione ha operato una simulazione del danno risarcibile risultante sia dall’applicazione delle tabelle di Milano che dal d.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, sia applicando la percentuale di invalidità riconosciuta dalla c.m.o. (39%) con massima personalizzazione del danno, sia un’ipotesi “estrema ed irrealistica”, fondata su una percentuale di invalidità permanente pari al 100 % con massima personalizzazione, risultando la somma dovuta sempre inferiore a quella già percepita a titolo indennitario, salvo che nel caso della tabella unica nazionale con aumento massimo ex art. 138, comma 3 del d.lgs. n. 209 del 9 settembre 2005, che è stata tuttavia ritenuta non solo una ipotesi irrealizzabile, ma rimessa alla facoltà del giudice e comunque subordinata alla prova del danneggiato, essendovi anzi, nel caso di specie, prova contraria, in quanto il militare, era ancora validamente in servizio.

 

Responsabilità civile – Assegno vitalizio – Indennizzo – Risarcimento del danno – Cumulabilità – Esclusione


È applicabile la compensatio lucri cum damno tra le somme percepite a titolo di assegno vitalizio e il risarcimento del danno, con esclusione della cumulabilità di essi, in forza delle regole della causalità giuridica, della teoria del danno differenziale, della finalità ripristinatorio-compensativa del risarcimento e della tipicità dei danni punitivi (nel caso di specie, si trattava dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 l. n. 407 del 23 novembre 1998 e dello speciale assegno vitalizio di cui all’art. 5, comma 3, l. n. 206 del 3 agosto 2004). (3).
In motivazione la sezione ha ricordato che: a) la regola della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. impone che l’esatta commisurazione del danno debba essere compiuta alla stregua di tutte le conseguenze negative ed eventualmente positive relazionate al fatto illecito; b) se la ragione giustificatrice dell’indennizzo è rivolta alla rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito, sussiste una piena coincidenza delle prestazioni risarcitoria ed indennitaria, con il rischio di indebito cumulo delle somme riconosciute al danneggiato; c) sul piano della struttura degli illeciti, la presenza di una condotta unica responsabile che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito, aventi entrambe finalità compensativa del medesimo bene giuridico, in capo allo stesso soggetto determina la nascita di rapporti obbligatori sostanzialmente unitari; d) sul piano della funzione degli illeciti, il riconoscimento del cumulo implicherebbe l’attribuzione alla responsabilità contrattuale di una funzione punitiva, in assenza di fondamento normativo.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2025, n. 2159 del 2025; 24 febbraio 2025, n. 1526.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2025, n. 2159 del 2025; 24 febbraio 2025, n. 1526; Cass., sez. un., 24 novembre 2020, n. 26757; Cons. Stato, Ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 1 (oggetto della News US del 27 febbraio 2018).


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

RESPONSABILITÀ civile, contabile, amministrativa, alternativi

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten