Sui criteri di legittimità del corrispettivo degli oneri di sistema a carico dei gestori degli impianti di energia elettrica
Sui criteri di legittimità del corrispettivo degli oneri di sistema a carico dei gestori degli impianti di energia elettrica
Sui criteri di legittimità del corrispettivo degli oneri di sistema a carico dei gestori degli impianti di energia elettrica
Energia elettrica ed energia in genere – Unità termoelettriche essenziali – Impianti alimentati a gas – Oneri di sistema – Corrispettivo – Criteri – Illegittimità
Ai gestori degli specifici impianti di produzione di energia elettrica individuati dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 38-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, per far fronte alle emergenze, «in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale», che hanno l’obbligo di assicurare per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo che gli impianti siano operativi e pronti a entrare in esercizio in via d’urgenza - obbligo a fronte del quale sostengono dei costi - spetta il corrispettivo di tutti i costi fissi nella misura, e nei limiti, in cui siano necessari per garantire la disponibilità degli impianti nel periodo in cui potrebbero essere chiamati in esercizio e non solo pro rata temporis. Detti costi vengono posti a carico della collettività quali «oneri generali», traendone questa utilità dall’esistenza di un sistema di sicurezza volto a mantenere stabile la fornitura di energia elettrica a famiglie e imprese. (1).
L’art. 38-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (spesso indicato come “decreto sviluppo” o “decreto crescita”), inserito in sede di conversione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito: «1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all’articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l’emergenza gas e dalla società Terna Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l’individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012. 2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell’arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza. 3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni nell’atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall’attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall’attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290. 5. Con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico». Il Consiglio di Stato con la sentenza de qua ha ritenuto che il combinato disposto dei commi 1 e 5 vada letto congiuntamente al comma 2. Ha pertanto ritenuto, avendo riguardo alla ratio della indicata normativa, come sia illegittima la deliber di ARERA che ha riconosciuto i costi fissi solo pro rata temporis, in quanto nel corso dell’anno termico (che intercorre tra l’1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell’anno successivo) il gestore ben potrebbe dover sostenere costi fissi, per assicurare la disponibilità efficiente dell’impianto dal 1° gennaio al 31 marzo, in misura superiore rispetto alla frazione riconosciuta dalla delibera. In altre parole, potrebbero esservi costi che siano funzionali a garantire la sicurezza del sistema nella loro totalità o, comunque, in misura superiore a una quota del valore definita in funzione del numero dei giorni del periodo di criticità: si pensi al costo del riscaldamento dell’olio combustibile, che il gestore inizia necessariamente a sostenere in un periodo precedente al trimestre gennaio-marzo proprio affinché l’impianto sia pronto all’inizio dello stesso. Dall’altro, perché potrebbero esserci dei costi fissi annui che non sono strettamente strumentali al mantenimento dell’efficienza dell’impianto nel periodo considerato e che quindi non dovrebbero essere riconosciuti, nemmeno pro quota. Pertanto se il criterio del pro rata temporis potrebbe astrattamente giustificarsi rispetto a quei costi fissi sostenuti dall’impresa in relazione all’esercizio dell’impianto che, pur essendo funzionali anche a garantirne la disponibilità nel trimestre gennaio-marzo, non siano a questo esclusivamente riferibili, e quindi non possano che essere riconosciuti pro quota (si pensi, per esempio, ai costi diretti del personale di un impianto che, per la restante parte dell’anno, opera sul mercato), esso non può essere adottato quale unico criterio per la determinazione di tutti i costi fissi da riconoscere al gestore.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri