Sulla vessatorietà delle clausole nei contratti tra professionisti e consumatori e sulla motivazione dei provvedimenti dell'A.G.C.M.

Sulla vessatorietà delle clausole nei contratti tra professionisti e consumatori e sulla motivazione dei provvedimenti dell'A.G.C.M.


Contratto in genere, atto e negozio giuridico – Consumatore – Vessatorietà delle clausole – Presunzione iuris tantum – Prova contraria – Onere

L'inquadramento di una clausola tra quelle tassativamente elencate all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo),  fa scattare una presunzione iuris tantum di vessatorietà della medesima, che può essere superata solo  attraverso la  prova contraria che deve essere offerta, con rovesciamento dell’onere relativo a suo carico, dal professionista. Spetta in particolare a quest’ultimo dimostrare che la clausola, ancorché inserita in tale lista “grigia”, non sia in grado, in concreto, di determinare un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. (1).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza de qua, nel confermare la sentenza del Tar per il Lazio, sez. I, n. 15792 del 2022, ha ritenuto legittimo, per non avere Apple Distribution International Limited offerto la prova contraria su di essa gravante, il provvedimento dell'A.G.C.M. che aveva ravvisato vessatorietà delle clausole predisposte da Apple, contenute nelle condizioni generali del contratto relativo al servizio iCloud ritenendo: - sia con riguardo al servizio iCloud a pagamento che a quello gratuito, che la clausola sub a), di cui al paragrafo II, lettera A del contratto iCloud, violasse l’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), del Codice del consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”; - le clausole b) e c) del paragrafo II del contratto iCloud violassero invece l’articolo 33, commi 1 e 2, lett. b), del Codice del consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.

Contratti tra professionisti e consumatori – Vessatorietà clausole – Squilibrio – Prestazione a titolo gratuito – Irrilevanza

Lo squilibrio  di cui  all’art. 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), che fa scattare la presunzione di vessatorietà della clausola,  è di tipo “normativo” (id est  tra “diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”) e non squisitamente “economico” come quello  contemplato per l’azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.. Pertanto la mancata previsione di un corrispettivo non può assumere un valore in sé dirimente nell’ambito del giudizio di vessatorietà, il quale deve essere, invece, condotto a ben più largo spettro, specie ove si configuri una fattispecie di squilibrio presunto,  per effetto dell'annoverabilità della clausola tra quelle previste dall'art. 33 comma 2 del codice del consumo. (2).

Contratti tra professionisti e consumatori – Vessatorietà clausole – Squilibrio – Prestazione a titolo gratuito – Presupposti

Nonostante la gratuità del servizio offerto,  la vessatorietà della clausola che consenta al professionista di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, senza giustificato motivo indicato  nel contratto, ex art. 33 comma 2 lett. m) del d.lgs. n. 206 del 2005, è ravvisabile laddove, per  un verso, la prestazione offerta a titolo gratuito sia giustificata  da un interesse giuridicamente apprezzabile e a matrice imprenditoriale (quale ad esempio la fidelizzazione del cliente) e, per altro verso, sussista un interesse parimenti apprezzabile del consumatore a conservare un determinato regime giuridico che impatta su un servizio di sua utilità. (3).

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento – Motivazione – Sufficienza

Non ricorre alcun deficit motivazionale del provvedimento dell'A.G.C.M., né una lesione dei diritti di difesa, laddove le difese della parte in sede istruttoria siano state trattate (e riportate analiticamente nelle loro argomentazioni) in un’apposita parte del provvedimento impugnato e siano superate dall'iter logico seguito nelle valutazioni conclusive. Anche ai fini del rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in tema di standard minimo di motivazione, ex art. 6, non è necessario che l’Autorità confuti espressamente ed analiticamente ogni singolo rilievo sollevato in sede procedimentale dall’interessato, ma è sufficiente che espliciti in maniera chiara ed adeguata in sede motiva il percorso logico giuridico seguito e che questo resista a tali obiezioni. (4).

(1) Conformi: Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2024, n. 12315 con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 33, comma 2, lett. u); sez. I, ord. 31 dicembre 2021, n. 42091, con riguardo alla fattispecie di cui all' art. 33, comma 2, lett. t); sez. III, 05 maggio 2017, n. 10910, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 33, comm 2, lett. g).

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Ex multis, quanto alla seconda parte, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 5 ottobre 2010, Gomez Cespon c. Svizzera, R-45343/08; 9 dicembre 1994, Torija c. Spagna, n. 18390/91; 19 aprile 1994, Van de Hurk v. the Netherlands, n. 16034/90. 


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato

CONTRATTO in genere, atto e negozio giuridico, CONSUMATORE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri