Sul sistema elettorale della Regione Sardegna

Sul sistema elettorale della Regione Sardegna


Regione Sardegna – Elezioni regionali – Sistema elettorale – Nomina Presidente – Seggio di riserva

Ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge della regione Sardegna, 12 novembre  2013, n. 1, il risultato elettorale regionale ottenuto dal candidato presidente è costituito dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali ottenute dai gruppi dl liste ad esso collegate; il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi è proclamato presidente della Regione, mentre il candidato che segue nella graduatoria dei voti validi è proclamato consigliere regionale. La proclamazione del presidente non interferisce con la distribuzione dei seggi tra le liste poiché il seggio ad esso attribuito (il 60°) si aggiunge a quelli spettanti alle circoscrizioni, che sono complessivamente 59. La proclamazione quale consigliere del candidato presidente “perdente”, al contrario, interferisce con detta distribuzione dal momento che ad essa si procede in forza della “riserva” dell’ultimo dei 24 seggi spettanti alle circoscrizioni ed alle liste circoscrizionali di minoranza. Pertanto  deve aversi riguardo ai risultati conseguiti dalle liste su base  circoscrizionale e non su base regionale. Il fatto che il presidente perdente che ha ottenuto il maggior numero di voti riceve  un trattamento diversificato dagli altri consiglieri in quanto gli è attribuito comunque un seggio, è una scelta a monte del legislatore, giustificata dalla peculiare posizione del candidato presidente secondo più votato, che tuttavia non incide sulle modalità di successiva individuazione del seggio che gli spetta, correttamente analoga a quella prevista per gli altri consiglieri. (1).
Il Consiglio di Stato con l'indicata pronuncia ha ribadito che si tratta di un procedimento complesso in quanto la normativa elettorale regionale risulta formulata in termini involuti e confusi, spesso imprecisi e non omogenei, in modo da comportare una complicazione delle numerose e mal coordinate fasi di calcolo dei quozienti, dei resti e dei voti residui. Ha dunque manifestato l’auspicio che nella propria autonomia, il legislatore regionale della Sardegna valuti, per il futuro, le opportune iniziative dirette a ridefinire una normativa lineare e di pronta applicazione.
 

Regione Sardegna – Elezioni regionali – Sistema elettorale – Legittimità costituzionale


La circostanza che in un sistema proporzionale non puro vi possa essere una non precisa corrispondenza tra cifra elettorale e seggi è del tutto fisiologica in quanto qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. È pertanto costituzionalmente legittimo, non essendo ravvisabile un contrasto con gli artt. 3 e 48 Cost.,  un sistema elettorale, come quello delle elezioni regionali della regione Sardegna, che non sia tale da determinare un’eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo di rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, vertendosi tra l'altro  su questione interna ad un gruppo di liste coalizzate e collegate al medesimo presidente ed essendo la distorsione comunque discendente dal riconoscimento di una riserva in favore del presidente della coalizione perdente. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2017, n. 213.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2017, n. 213; quanto alla prima parte della massima: Corte cost., 30 gennaio 2008, n. 15.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ELEZIONI

SARDEGNA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri