In tema di accesso e di pubblicità dei titoli edilizi

In tema di accesso e di pubblicità dei titoli edilizi


Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Titolo edilizio – Obbligo di pubblicazione  – Riservatezza – Esclusione


Dal combinato disposto degli articoli 20 e 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 si evince un obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi - funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire - e un dovere di controllo sull’attività edilizia, anche su sollecitazione del privato cittadino. Pertanto chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. (1).
 

Atti amministrativi – Titoli edilizi – Accesso ai documenti – Legittimazione – Vicinitas


Al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere, che faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa. Pertanto, sotto il profilo della legittimazione, la vicinitas che fa sì che debba riconoscersi la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata (nesso strumentale) ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso. (2).

 

Processo amministrativo – Ricorso per accesso agli atti – Rilascio documenti – Interesse ad agire – Appello – Improcedibilità


L’avvenuto rilascio dei documenti, in esecuzione della sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso in maniera di accesso, determina l'improcedibilità del ricorso in appello in quanto, per un verso realizza definitivamente l’interesse sostanziale della parte appellata, dall’altro priva la parte appellante dell’interesse (altrettanto sostanziale) a coltivare il giudizio con il quale egli intende opporsi alla ostensione, non potendo una eventuale pronuncia a sé favorevole rendere reversibili gli effetti, ormai verificatisi, conseguenti alla consentita ostensione (3).


(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II, 15 novembre 2021, n. 11756; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 9 dicembre 2020, n. 871; T.a.r. per la Valle d’Aosta, sez. I, 15 marzo 2017, n. 12; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, 4 febbraio 2016, n. 374.
 

(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, 11 giugno 2024, n. 11803; T.a.r. per la Puglia, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1077; T.ar. per il Lazio, sez. II-quater, 15 aprile 2015, n. 5613; 6 febbraio 2017, n. 2025. Sull'onere di accesso tempestivo pena l'irricevibilità del ricorso: Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034; C.g.a., 17 marzo 2020, n. 175.
 

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2020, n. 421.


Veröffentlichungsjahr:

2024

Sachbereich:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten