Sulla differenza tra atto di istituzione di un distretto agroalimentare e atto di pianificazione urbanistica
Sulla differenza tra atto di istituzione di un distretto agroalimentare e atto di pianificazione urbanistica
Sulla differenza tra atto di istituzione di un distretto agroalimentare e atto di pianificazione urbanistica
Edilizia e urbanistica – Distretto agroalimentare – Istituzione – Pianificazione – Differenze – Conseguenze – Discrezionalità amministrativa
È legittima la delibera con la quale il Comune approva una variante al P.U.C., relativa ad un’area industriale, limitando l’insediamento solo alle attività agroalimentari, poiché con essa l’ente locale non ha inteso istituire un distretto agroalimentare o un distretto del cibo, quanto piuttosto creare le condizioni perché questo venga individuato dalle autorità competenti ovvero possa ulteriormente svilupparsi, a tal fine esercitando la propria potestà pianificatoria, il cui esercizio è connotato da ampia discrezionalità; la scelta, nel caso di specie, si fonda, da un lato, sulle criticità occupazionali e, dall’altro, sulla vocazione agricola del territorio in cui la zona in questione è inserita, orientando lo sviluppo economico del territorio verso determinate produzioni, escludendo le altre, la quale scelta rientra nella discrezionalità – e nella responsabilità – del pianificatore. (1).
(1) Conformi: Sulla prima parte della massima v. Cons. Stato Sez. II, 19 settembre 2024, n. 7690; sulla seconda parte della massima v. Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2024, n. 3786; sez. II, 3 aprile 2024, n. 3036; sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8091.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
EDILIZIA e urbanistica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri