Sull’alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale

Sull’alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale


Giustizia amministrativa – Controinteressato – Ricorso straordinario – Alternatività – Opposizione

 

Deve escludersi che i soggetti che non siano controinteressati possano effettuare l'opposizione prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; la previsione della trasposizione, infatti, riguarda i soggetti a cui il ricorso deve essere notificato ed è giustificata dalla salvaguardia della scelta in ordine alla tutela giurisdizionale per chi abbia un proprio qualificato interesse a contraddire nei confronti di una domanda avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento. Tale esigenza di assicurare la scelta circa la tutela giurisdizionale non può sussistere rispetto a chi sia da ritenersi estraneo all'oggetto del giudizio introdotto con il ricorso straordinario, atteso che altrimenti si consentirebbe - mediante l’utilizzo distorsivo dello strumento dell’opposizione di chi è indicato asseritamente come controinteressato - di eludere i termini di decadenza e attivare ex post il giudizio in sede giurisdizionale, per il quale il termine di decadenza di sessanta giorni risultasse già decorso al momento della presentazione del ricorso straordinario (1).

 

Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario – Alternatività – Ratio – Identità della controversia

 

Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e tutela giurisdizionale risponde ad una ratio di tutela non dei privati bensì della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia, e trova applicazione, pertanto, sia quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, sia quando vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito. La regola dell'alternatività, in particolare, è stata interpretata con elasticità dalla giurisprudenza, trovando applicazione anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto o, come quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione; la proposizione del ricorso straordinario dunque preclude non soltanto la formale impugnazione del medesimo provvedimento amministrativo innanzi al giudice di primo grado, ma anche la riproposizione della medesima

domanda (causa petendi e petitum) oggetto del ricorso straordinario, evitandosi in tal modo il prodursi di due decisioni difformi, che abbiano il medesimo vincolo, e quindi il potenziale conflitto tra giudicato (in senso tecnico-giuridico) e vincolo giuridico ad esso sostanzialmente equiparabile (2).

 

 

 

 

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2020, n. 6318;

Difformi: non risultano precedenti difformi;

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2020, n. 6318; Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3062;

Difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, OPPOSIZIONE di terzo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri