Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile: disciplina transitoria nel d.lgs. n. 190 del 2024 e nozione di area idonea.
Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile: disciplina transitoria nel d.lgs. n. 190 del 2024 e nozione di area idonea.
Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile: disciplina transitoria nel d.lgs. n. 190 del 2024 e nozione di area idonea.
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Disciplina transitoria – Condizioni
In materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, la regola transitoria per cui è applicabile la disciplina antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 190 del 25 novembre 2024 alle procedure in corso alla data di entrata in vigore di esso, intendendosi per tali solo quelle la cui verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta a tale data (art. 15), va integrata con quella per cui le regioni e gli enti locali dispongono di 180 giorni per adeguarsi al nuovo decreto e, nelle more di tale adeguamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 1, comma 3), che non opera solo sul piano organizzativo, ma anche su quello dell’efficacia sostanziale delle nuove regole autorizzative. (1).
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Disciplina transitoria – Annullamento giurisdizionale – Riedizione del potere – Applicabilità
In materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, l’accoglimento della censura circa l’illegittima mancata applicazione della disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 190 del 25 novembre 2024, con conseguente applicabilità del regime della PAS e non dell’autorizzazione unica, comporta che, in sede di riedizione del potere, l’amministrazione è tenuta a riesaminare l'istanza alla luce della corretta disciplina normativa intertemporale, poiché non si tratta di applicare oggi una normativa “abrogata”, ma di riconoscere che la normativa previgente continua ad applicarsi alla procedura in forza della stessa disciplina transitoria. (2).
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Aree idonee – Impianti industriali e stabilimenti – Nozione
L’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. n. 199 del 2021, che considera idonee, nelle condizioni ivi previste, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, non identifica lo stabilimento con il singolo impianto, né richiede che tutte le attività ivi svolte siano omogenee quanto a funzione immediata; al contrario, la nozione normativa contempla espressamente la presenza, all’interno del medesimo stabilimento, di “uno o più impianti” e lo svolgimento di “una o più attività”, purché tali elementi siano riconducibili a un complesso unitario e stabile, configurato come un complessivo ciclo produttivo e sottoposto al potere decisionale di un unico gestore. (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten