La rinuncia notificata alla parte anzichè al procuratore costitutito non dà luogo ad estinzione del giudizio

La rinuncia notificata alla parte anzichè al procuratore costitutito non dà luogo ad estinzione del giudizio


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Rinuncia al ricorso – Notifica irrituale – Esclusione dell'estinzione

 

Nel caso in cui la rinuncia al ricorso  sia stata notificata direttamente presso la parte (nel caso di specie, la sede legale dell’amministrazione resistente) e non presso il procuratore costituito, non sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia, il giudice amministrativo può desumere da tale “rinuncia irrituale” argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a., e dichiarare il gravame improcedibile. (1).




(1) Conformi: Sulla rinuncia irrituale, si v. Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2024, n. 6815; 31 ottobre 2023, n. 9378; T.a.r. per il Lazio, sez. III, 16 gennaio 2026, n. 938.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten