Sulla perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali
Sulla perimetrazione provvisoria dei parchi nazionali
Parchi nazionali e aree protette – Perimetro provvisorio – Delimitazione – Ministero dell’ambiente – Dati tecnici – Funzione cautelare – Interesse pubblico
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, della l. n. 394 del 1991, la delimitazione, ad opera del Ministro dell'ambiente, del perimetro provvisorio dei parchi nazionali si basa esclusivamente su dati obiettivi e di carattere tecnico-scientifico, senza alcun coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale, se non limitatamente all’invio di “elementi conoscitivi” ed all’espressione del parere relativo all’individuazione delle misure di salvaguardia. L’interesse pubblico primario sotteso alla perimetrazione provvisoria, la quale assolve una funzione cautelare, non è la composizione degli interessi, di cui sono esponenziali gli enti territoriali; bensì la cristallizzazione dello stato dei luoghi, al fine di evitare che, nelle more, il territorio subisca trasformazioni irreversibili. (1).
(1) Conformi: Corte cost., 18 ottobre 2022, n. 422.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
PARCHI nazionali e aree protette
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten