Su inammissibilità appello incidentale, segretezza delle offerte e riesame delle stesse e infondatezza della domanda di risarcimento per equivalente
Su inammissibilità appello incidentale, segretezza delle offerte e riesame delle stesse e infondatezza della domanda di risarcimento per equivalente
Su inammissibilità appello incidentale, segretezza delle offerte e riesame delle stesse e infondatezza della domanda di risarcimento per equivalente
Giustizia amministrativa – Appello – Appello incidentale – Interesse ad agire – Difetto – Inammissibilità
È inammissibile, per difetto di interesse, l’appello incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa in primo grado al solo fine di ottenere una diversa o più solida motivazione della sentenza, non essendo sufficiente un interesse meramente teorico alla correttezza tecnico giuridica della decisione, ma occorrendo un vantaggio concreto derivante dalla sua riforma. L'unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui la motivazione contiene accertamenti su questioni di merito che potrebbero pregiudicare la parte in un futuro giudizio: in tal caso vi è soccombenza teorica che legittima l’appello incidentale condizionato, nel caso in cui la controparte proponga appello principale. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di forniture, di servizi, di lavori (alternativi) – Gara – Offerta tecnica – Commissione – Valutazione – Riesame – Ammissibilità
Nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile il riesame delle offerte tecniche da parte della commissione anche successivamente all’apertura delle offerte economiche, ove tale attività sia necessaria per correggere errori o illegittimità e sia compatibile con i principi di effettività della tutela, conservazione degli atti ed economicità dell’azione amministrativa. (2).
Nella fattispecie di cui è causa era avvenuto che: - dopo la proposizione del ricorso di primo grado, e dopo l’accoglimento da parte del T.a.r. dell’istanza di sospensione cautelare dell’aggiudicazione il RUP aveva interpellato la commissione per sollecitare un riesame delle offerte, avendo accertato la fondatezza di alcune delle censure articolate in sede giurisdizionale; - la Commissione, dal canto suo, si era riconvocata e aveva anch’essa ritenuto che la ricorrente avesse ragione, provvedendo a un riesame delle offerte tecniche e ad una rideterminazione dei punteggi, tale da collocare la stessa ricorrente al primo posto in graduatoria; - a questo punto, il RUP aveva convocato una nuova seduta pubblica nella quale, preso atto della nuova graduatoria, si era però astenuto da ogni ulteriore determinazione ed aveva avviato il procedimento di autotutela esitato con la delibera di annullamento dell’intera procedura selettiva (poi impugnata in prime cure con i motivi aggiunti). Mentre il primo giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento dell'intera procedura di gara il Consiglio di Stato, con la presente sentenza ha ritenuto che ben potesse procedersi in autotutela al solo riesame dei punteggi.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di forniture, di servizi, di lavori (alternativi) – Gara – Autotutela – Illegittimità
È illegittimo l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara quando il vizio riscontrato sia suscettibile di essere emendato mediante la mera correzione di un errore nei punteggi - specie se si tratti di mera rettifica di un errore materiale - idonea di per sé a determinare un diverso esito della graduatoria, dovendo l’amministrazione privilegiare i principi di conservazione degli atti e di risultato dell’azione amministrativa. (3).
Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Risarcimento in forma specifica – Risarcimento per equivalente – Esclusione
Il principio di segretezza delle offerte economiche non ha carattere assoluto e deve essere bilanciato con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, potendo quindi recedere nei casi in cui il riesame delle offerte tecniche, pur a buste aperte, sia necessario per assicurare la legittimità e il corretto esito della procedura. (4).
Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Risarcimento in forma specifica – Risarcimento per equivalente – Esclusione
È infondata la domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione quando il ricorrente ottenga, in esito al giudizio, il conseguimento del bene della vita in forma specifica, restando escluso il danno risarcibile sia perché l’interesse è soddisfatto mediante l’aggiudicazione, sia laddove eventuali pregiudizi ulteriori non risultino causalmente imputabili ai provvedimenti impugnati. (5).
In motivazione la sezione ha precisato in particolare che era infondata la domanda risarcitoria relativa al danno derivante dall’aver svolto medio tempore il servizio in proroga tecnica, percependo dunque un corrispettivo inferiore a quello che avrebbe ricavato ove fosse risultata immediatamente affidataria, trattandosi di pregiudizio non riconducibile causalmente ai provvedimenti impugnati, ma ad altre e diverse determinazioni della stazione appaltante, cui peraltro l’istante avea contribuito accettando di continuare a espletare il servizio in regime di proroga.
(1) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: Cass. civ., sez. II, 23 aprile 2024, n.16377.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 510, con richiamo a Cons. Stato, Ad. plen., 26 luglio 2012, n. 30 secondo cui anche nelle procedure che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile un rinnovo degli atti, successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla gara e a Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1, adita in sede di revocazione della precedente sentenza, che ha precisato che nemmeno la particolare caratteristica del “confronto a coppie” osta in via di principio alla possibilità che un’offerta originariamente esclusa dalla valutazione possa essere poi effettivamente confrontata con le altre, stante l’autonomia delle singole valutazioni a coppie.
Difformi: Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 510.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 510; Cons. Stato, Ad. plen., 26 luglio 2012, n. 30.
Difformi: Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819.
(5) Conformi: Sull'alternatività fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente, rimesso all'inaiziativa della parte: ex multis Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 15; 7 novembre 2022, n. 9785. Sul subentro nel contratto quale strumento atto ad assicurare la tutela in forma specifica anche per l'intero: Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 9 (oggetto della News UM n. 77 del 10 settembre 2025).
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE risarcitoria
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri