Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico: il giudice può quantificare direttamente l'importo dovuto senza arrestarsi all'annullamento
Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico: il giudice può quantificare direttamente l'importo dovuto senza arrestarsi all'annullamento
Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico: il giudice può quantificare direttamente l'importo dovuto senza arrestarsi all'annullamento
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Rimborso spese legali (voce libera provvisoria) – Parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato – Difetto di motivazione – Poteri del giudice amministrativo
Il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato sull’istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non si deve necessariamente limitare all’annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento. Su domanda dell’interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, il giudice può accertare l’importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente. (1).
La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario
La questione è stata deferita all'Adunanza plenaria con ordinanza Cons. Stato, sez. II, 13 ottobre 2025, n. 8018 (oggetto della News UM n. 96 del 30 ottobre 2025)
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten