Procedura abilitativa semplificata per impianti da fonti rinnovabili

Procedura abilitativa semplificata per impianti da fonti rinnovabili


Sanzioni amministrative – Pagamento in misura ridotta – Acquiescenza – Limiti – Sanzioni accessorie o ripristinatorie

 

Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689) estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alla sanzione pecuniaria e non comporta acquiescenza rispetto a misure ripristinatorie o reali (nella specie, l'ordine di ripristino dei luoghi ex art. 44, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), ove l’interessato non sia stato reso edotto della loro autonoma e persistente applicabilità. (1).



 

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Procedura abilitativa semplificata – Collaudo finale – Natura giuridica

 

La mancata trasmissione del certificato di collaudo finale previsto dall’art. 6, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 non integra una ipotesi di carenza del titolo abilitativo né una difformità dalla procedura abilitativa semplificata, trattandosi di adempimento successivo alla ultimazione dei lavori, privo di valenza costitutiva della procedura abilitativa semplificata (PAS), pertanto, non può essere sanzionata con l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. (2).


In motivazione la sezione ha chiarito, in materia di impianti da fonti rinnovabili (nella specie, cogenerazione a biomasse), che la PAS è assimilabile alla SCIA e il certificato di collaudo finale non è elemento costitutivo del titolo, ma un adempimento successivo, volto ad attestare la conformità dell’opera al progetto. La sua mancata presentazione, dunque, non determina di per sé la decadenza della PAS, né rende l’impianto "sine titulo".


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2018, n. 6432; 17 gennaio 2018, n. 256.
in parte: sulla portata “confessoria” del pagamento in misura ridotta: Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7707, sull’applicabilità dei principi generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 alle sanzioni accessorie: Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3548.

(2) Conformi: in parte: sulla qualificazione della PAS come provvedimento tacito: Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2023, n. 8284; 8 luglio 2020, n. 4383; 18 aprile 2019, n. 2526. Sulla sua qualificazione come SCIA: Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2025, n. 3256; 10 maggio 2024, n. 4233; 2 maggio 2024, n. 3990; 4 gennaio 2023, n. 130.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

ENERGIA elettrica ed energia in genere

SANZIONI amministrative

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten