Costituisce pubblicità occulta la pubblicazione su social network di post recanti esperienze di consumo non autentiche

Costituisce pubblicità occulta la pubblicazione su social network di post recanti esperienze di consumo non autentiche


Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Social network – Testimonianze di consumatori non autentiche – Pubblicità occulta – Sussistenza

 

In tema di pratiche commerciali ingannevoli ex art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, costituisce pubblicità occulta, sostanziandosi in una condotta insidiosa fondata su un'informazione apparentemente neutrale e disinteressata, la pubblicazione su social network di messaggi (cd. “post”) che si presentano, all’apparenza, come narrazione dell’esperienza personale di consumatori che hanno assunto taluni prodotti ottenendone benefici ma che riproducono, in realtà, le indicazioni e i suggerimenti forniti dal produttore ai propri venditori utilizzando registri comunicativi caratterizzati dalla commistione tra l’ambito privato e professionale al fine di condividere esperienze di consumo non necessariamente autentiche. (1).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CONCORRENZA, PRATICHE commerciali scorrette

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten