Alla Corte di giustizia UE la questione sulla compatibilità tra divieti italiani su alcuni prodotti estratti dalla cannabis sativa e il diritto UE
Alla Corte di giustizia UE la questione sulla compatibilità tra divieti italiani su alcuni prodotti estratti dalla cannabis sativa e il diritto UE
Alla Corte di giustizia UE la questione sulla compatibilità tra divieti italiani su alcuni prodotti estratti dalla cannabis sativa e il diritto UE
Stupefacenti e sostanze psicotrope – Cannabis sativa – Coltivazione, produzione e commercializzazione – Limiti – Compatibilità con il diritto europeo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
Il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti: 1. se gli articoli 38 TFUE e le previsioni delle direttive 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, n. 126/2022 della Commissione, del 7 dicembre 2021 ostino a una normativa nazionale quale quella rinveniente dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 e della tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dagli articoli 1 e 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, nel testo vigente sino all’11 aprile 2025, come interpretata dal diritto vivente, nella parte in cui la suddetta normativa non consente di coltivare e utilizzare le piante di cannabis sativa appartenenti alle varietà iscritte nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» di cui alla direttiva 2002/53/CE, il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di utilizzarne (i) le foglie; ii) le infiorescenze, (iii) l’olio e (iv) la resina, indipendentemente dal tasso di THC presente nelle suddette parti della pianta e, quanto all’olio, senza distinguere tra olio estratto dai semi e olio estratto dalle infiorescenze e dalle foglie, in tal modo di fatto vietando anche la produzione e commercializzazione dell’olio estratto dai semi della pianta; 2. se gli articoli 34, 35 e 36 del TFUE, oltre alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004 e alle previsioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e n. 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ostino a una normativa nazionale quale quella rinveniente dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 e della tabella II del d.P.R. n. 309 del 1990 e dagli articoli 1 e 2 della l. n. 242 del 2016, nel testo vigente sino all’11 aprile 2025, come interpretata dal diritto vivente, nella parte in cui la suddetta normativa non consente di coltivare e utilizzare le piante di cannabis sativa appartenenti alle varietà iscritte nel «catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» di cui alla direttiva 2002/53/CE, il cui tenore di tetraidrocannabinolo non sia superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini della produzione e commercializzazione delle foglie, delle infiorescenze e dei relativi derivati, tra cui il cannabidiolo estratto dalle foglie e dalle infiorescenze delle suddette piante. (1).
La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 106 del 1° dicembre 2025
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
STUPEFACENTI e sostanze psicotrope
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri