Utilizzo dell’ayahuasca nel culto del “Santo Daime”: comparazione dell’interesse religioso con il diritto alla salute

Utilizzo dell’ayahuasca nel culto del “Santo Daime”: comparazione dell’interesse religioso con il diritto alla salute


Religione (libertà di) e culti ammessi – Diritto alla salute pubblica – Utilizzo dell’ayahuasca nell’ambito religioso del “Santo Daime”.

 

Sono inconferenti ed irrilevanti i profili di incostituzionalità del divieto di utilizzo dell’ayahuasca nell’ambito religioso del “Santo Daime”.

L’interesse religioso all’uso della bevanda denominata “Santo Daime” potrebbe ricevere riconoscimento e tutela, non attraverso la domanda di annullamento del d.m. del 23 febbraio 2023 nella sua interezza, bensì attraverso il conseguimento, in presenza dei presupposti, di un’apposita deroga autorizzativa all’uso controllato, in un contesto rituale, di minime quantità di ayahuasca diluita nella suddetta bevanda.

In questi termini, il diritto di professare la propria religione viene bilanciato con le prioritarie esigenze di tutela dell’ordine pubblico e con il diritto alla salute. (1)

 

Religione (libertà di) e culti ammessi – Utilizzo dell’ayahuasca nell’ambito religioso del “Santo Daime” – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale pieno.

 

E’ pieno il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione, soprattutto quando i campi del sapere ai quali fa rinvio la norma incompleta e ai quali deve attingere l’amministrazione ai fini del provvedere appartengano all’area delle scienze esatte, suscettibili di prova sperimentale ripetibile, e non all’area delle scienze sociali o scienze umane, che presentano, invece, margini molto ampi di opinabilità.

(Nella fattispecie in esame, la sezione ritiene che il giudizio tecnico-scientifico svolto dall’amministrazione, sulla base dei pareri dell’ISS e del Consiglio superiore di sanità, riferito all’ayahuasca, circa la capacità delle suddette sostanze di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e determinare dipendenza fisica o psichica, non sia infirmato dalle deduzioni e produzioni di parte appellante, riferite essenzialmente all’assenza di tali effetti nella bevanda denominata “Santo Daime”). (2)

 

(1) Non ci sono precedenti.

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836; Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892; Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

RELIGIONE (libertà di) e culti ammessi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri