Inammissibile il regolamento di competenza tra un T.a.r. e il Consiglio di Stato
Inammissibile il regolamento di competenza tra un T.a.r. e il Consiglio di Stato
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Regolamento di competenza tra un Tribunale amministraivo regioanle e il Consiglio di Stato – Inammissibilità
Non è ammissibile il regolamento di competenza di cui all’art. 16 c.p.a. qualora il conflitto intercorra tra un T.a.r. e il Consiglio di Stato, non potendo quest’ultimo decidere sulle impugnazioni di cui sia al contempo parte (più o meno interessata) e mancando, pertanto, un organo giudicante terzo chiamato a dirimere la controversia. (1).
In motivazione, il Collegio ha precisato che, come tutte le decisioni giurisdizionali, il gravame proposto postula la terzietà del giudice chiamato a giudicare secondo i principi del giusto processo e, in particolare, dell’art. 111, co. 2, Cost., che impone per ogni giudizio la sua celebrazione “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”, non potendo il giudicante giudicare su questioni delle quasi sia anche giudicato, in quanto parte in causa.
(1) Difformi: Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 22 maggio 2019, n. 3300, che con riferimento al conflitto negativo tra un T.a.r. e Consiglio di Stato ha ritenuto «applicabile in via analogica il disposto di cui all’art. 15, comma 5, c.p.a. laddove afferma che “Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetenza, richiede d’ufficio il regolamento di competenza” con la particolarità che la devoluzione della decisione al giudice di appello – competente a dirimere il conflitto ai sensi dell’art. 16 c.p.a. - non avverrà attraverso lo strumento del regolamento di competenza bensì mediante il rilievo d’ufficio della questione da parte del Consiglio di Stato, in quanto già investito della questione in esito alla riassunzione del giudizio dopo la declaratoria di incompetenza del T.a.r. Una volta sollevata la questione d’ufficio e dato avviso alle parti a garanzia del contraddittorio sulla questione di competenza, la decisione avverrà con le forme previste per il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 16 c.p.a.».
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri