Sulla discrezionalità tecnica delle valutazioni affidate all'AIFA e sulla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10-bis, l. 241 del 1990
Sulla discrezionalità tecnica delle valutazioni affidate all'AIFA e sulla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10-bis, l. 241 del 1990
Sulla discrezionalità tecnica delle valutazioni affidate all'AIFA e sulla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10-bis, l. 241 del 1990
Farmacia – Prodotti farmaceutici – Provvedimenti dell'A.i.f.a. – Discrezionalità tecnica – Comunicazione motivi ostativi – Applicabilità – Sanatoria giurisprudenziale – Inapplicabilità
Il provvedimento connotato da discrezionalità tecnica - tra cui va annoverato il provvedimento di diniego di inserimento da parte dell’AIFA dei medicinali in lista di trasparenza - si configura come tertium genius rispetto a quelli vincolati e a quelli discrezionali “puri”, presentando connotazioni che, per l’opinabilità dei concetti tecnico-scientifici implicati e per la connessa utilità che in principio assume il confronto dialettico con l’interessato, inducono ad accostarlo ai secondi, con conseguente applicabilità del disposto dell’art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, alla cui violazione non si applica il disposto sanante dell’art. 21-octies comma 2, secondo periodo, della medesima legge, con la preclusione per l’amministrazione di dimostrare in giudizio l’insussistenza di plausibili alternative decisorie. (2).
Come precisato in motivazione con l'inserimento di un farmaco in lista di trasparenza si identifica l’elenco dei medicinali “aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali”, i quali ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. 18 settembre 2001, n. 347, conv. in l. 16 novembre 2001, n. 405 “sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione”.
Farmacia - Prodotti farmaceutici – Provvedimenti dell'A.i.f.a. – Discrezionalità tecnica – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Le valutazioni affidate dalla legge all’AIFA sono espressione di un potere che presenta significativi profili di discrezionalità tecnica, che, come tale, consente il sindacato giurisdizionale per i profili di eccesso di potere per illogicità o erroneità, tali da evidenziare l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale censurata. (2).
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2014, n. 6346.
Veröffentlichungsjahr:
Sachbereich:
FARMACIA
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten