Perdita della anzianità di servizio per il personale militare e obbligo di vaccinazione da SARS-Cov-2: la parola alla Corte di giustizia UE

Perdita della anzianità di servizio per il personale militare e obbligo di vaccinazione da SARS-Cov-2: la parola alla Corte di giustizia UE


Militare – Covid – Obbligo vaccinale – Sospensione dal servizio del personale non vaccinato – Sospensione della retribuzione – Divieto di discriminazione – Principio di proporzionalità – Violazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE


Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti cinque questioni pregiudiziali: “Se la direttiva 2000/78/CE osti ad un recepimento che permetta all’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 2021, come convertito, di modificare il decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, introducendo l’art. 4-ter, comma 1, lett. b), che impone al militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sua opinione personale, perché lo obbliga a sottoporsi a tale trattamento sanitario, ancora sperimentale, a suo rischio e pericolo, come requisito addizionale e necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti lavoratori civili, per i quali la norma non impone l’obbligatorietà della vaccinazione, nonostante svolgano le stesse funzioni dei militari”; “Se l’art. 2, paragrafo 2, lett. b), della direttiva 2000/78/CE osta ad un provvedimento come il decreto-legge n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui ha modificato il decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, aggiungendo il comma 4-ter.1, lett. b), che impone al lavoratore militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sue convinzioni personali, come requisito necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro, in cui sono presenti militari, che nel rispetto delle loro convinzioni personali hanno ritenuto di vaccinarsi (anche in assenza di obbligo), ciò nonostante che il militare non vaccinato sia disponibile a produrre con intervalli inferiori alle 48 ore il risultato di un tampone che certifichi la negatività al Covid”; “Se il provvedimento di cui al decreto-legge n. 172 del 2021, che integra il decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, il quale impone, con l’art. 4-ter, comma 3, al lavoratore, in quanto rimasto privo di reddito, perché sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale, di non poter in alcun modo legale provvedere al proprio sostentamento ed all’adempimento delle obbligazioni finanziarie, sottoscritte dallo stesso in epoca antecedente e a carattere continuativo e duraturo, violi gli art. 1, 2, 3, 7, 15, 21, 33 e 34 della CDFUE”; “Se l’art. 4-ter decreto-legge n. 44 del 2021, inserito dal decreto-legge n. 172 del 2021, come convertito, sia in contrasto con gli artt. 1, 8, 9, 14, 17, 18 CEDU e con la direttiva 2000/78/CE, posto che l’art. 4-ter decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, dispone «l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», ove invece le amministrazioni lo interpretino nel senso che le giornate di sospensione sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata, e, inoltre, nel senso che le giornate di sospensione non sono utili, ai fini pensionistici, con ciò costringendo i lavoratori interessati a ricorrere all’autorità giudiziaria, per vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio maturata medio tempore durante la sospensione, la detrazione dei giorni di licenza e della pensione”; “Se le modalità utilizzate dal legislatore italiano, nel prevedere l’obbligo vaccinale per talune categorie di persone, formalmente sottoposto a consenso sull’inoculazione, ma sostanzialmente disinformato, perché privo delle indicazioni/informazioni necessarie per garantire la piena consapevolezza, siano in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 7, 15, 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché con la Risoluzione 2361(2021) del Consiglio d’Europa ed il Regolamento (UE) 2021/953 e infine con il Regolamento (UE) 2014/536; anche alla luce del considerando 36 del Regolamento (UE) 2021/953 (come rettificato, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211 del 15 giugno 2021), che ha portata interpretativa e dell’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che riconosce il diritto alla vita, in connessione con le criticità emerse a causa della somministrazione del vaccino Astrazeneca e le disfunzioni fisiologiche subite da coloro che sono stati inoculati dal predetto vaccino, riportando danni permanenti al cervello, causati da coaguli di sangue e trombosi vascolare, in quanto il consenso informato (de facto nella specie inesistente) del paziente è uno strumento a fondamento anche del trattamento sanitario obbligatorio per legge, poiché l’obbligo di acquisire il consenso ha per oggetto l’informazione sulle prevedibili conseguenze del trattamento e la possibilità del verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente”. (1).
Il presente parere è stato oggetto della News UM n. 63 dell'11 luglio 2025.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

MILITARE

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten