Divieto di attività parassitarie in ambito commerciale («ambush marketing»)

Divieto di attività parassitarie in ambito commerciale («ambush marketing»)


Concorrenza – Concorrenza sleale – Divieto di attività parassitarie – Ambush marketing – Nozione – Elementi costitutivi – Presupposti


Il divieto di attività parassitarie («ambush marketing») previsto e sanzionato dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, costituisce una ipotesi di concorrenza sleale e consiste nell’associazione di un marchio o di un prodotto ad un evento di grande risonanza mediatica, effettuata senza l’autorizzazione dell’organizzazione dell’evento, tale da indurre in errore il consumatore medio sull’esistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o, comunque, di collegamenti con i titolari di diritti di proprietà intellettuale, invece, insussistenti. (1).
Nel caso di specie, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato un operatore commerciale per avere affisso in una piazza, dove erano presenti installazioni Uefa, un manifesto di grandi dimensioni con contenuti tali da creare un collegamento con un grande evento sportivo sì da indurre il pubblico e credere che si trattasse di uno sponsor della manifestazione.
In motivazione, la sezione ha evidenziato che la fattispecie ricomprende quattro condotte proibite: i) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di grande risonanza mediatica, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali; ii) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di eventi di grande risonanza mediatica; iii) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi citati e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo; iv) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati.

 

Concorrenza – Concorrenza sleale – Divieto di attività parassitarie – Ambush marketing – Natura giuridica – Illecito plurioffensivo – Soggetti passivi


Il divieto di attività parassitarie («ambush marketing») previsto e sanzionato dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, consiste in un illecito plurioffensivo, ove i soggetti danneggiati sono l’organizzatore dell’evento, il licenziatario (o sponsor) ufficiale ed il pubblico. (2).

 

Concorrenza – Concorrenza sleale – Divieto di attività parassitarie – Ambush marketing – Natura giuridica – Illecito di pericolo concreto – Idoneità decettiva – Accertamento in concreto


Il divieto di attività parassitarie («ambush marketing») previsto e sanzionato dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è un illecito di pericolo concreto che richiede la concreta messa a rischio del bene protetto, in cui assume rilevanza l’idoneità decettiva di un messaggio pubblicitario formulato in modo anche indiretto, da accertarsi in concreto, non necessariamente mediante una rilevazione statistica fatta sui destinatari, ma con riferimento alle caratteristiche concrete del messaggio. (3).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

CONCORRENZA, CONCORRENZA sleale

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten