Normativa rilevante per il processo amministrativo
Altre misure, incidenti sul processo amministrativo, per le popolazioni colpite dal terremoto del 2016 e del 2017
Art. 17, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
(in Gazz. Uff. 9 febbraio 2017, n. 33) – In vigore dal 10 febbraio 2017
L’art. 17, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8, modificando l’art. 49, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229), ha introdotto ulteriori misure incidenti sul processo amministrativo, per le popolazioni colpite dal terremoto del 2016 e del 2017.
Ha, in particolare, modificato il comma 9 ter del citato art. 49, che nella formulazione originaria prevedeva che le disposizioni processuali dettate dai commi 3 e 4 si applicavano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’allegato 2.
L’art. 17, d.l. n. 8 del 2017 ha aggiunto (comma 1) al comma 9 ter la previsione secondo cui per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali previste al comma 3 dello stesso art.49 e la sospensione dei termini processuali di cui al successivo comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
Ha aggiunto il comma 2 dell’art. 17 che se la citata dichiarazione non è presentata entro il 31 marzo 2017 cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9 ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.
Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
(in Gazz. Uff. 9 febbraio 2017, n. 33) – In vigore dal 10 febbraio 2017
Art. 17
Disposizioni in tema di sospensione
di termini processuali
1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta' delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.».
2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.
Misure, incidenti sul processo amministrativo, per le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016
Art. 49, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in l. 15 dicembre 2016, n. 229
L’art. 49, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229, ha introdotto misure, incidenti sul processo amministrativo, per le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016.
In particolare è stato previsto:
- al comma 1, che i processi amministrativi, pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, (nel quale peraltro non compare alcune sede di Tar e di sezione staccata) sono sospesi fino al 31 maggio 2017, ad eccezione dei procedimenti cautelari e, in genere, delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del collegio, egualmente non impugnabile;
- al comma 2, che sino al 31 maggio 2017 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che devono essere svolti negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1 (nel quale peraltro non compare alcune sede di Tar e di sezione staccata);
- al comma 3, che sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze amministrative in cui le parti o i loro difensori (la cui nomina sia anteriore al 24 agosto 2016), erano residenti o avevano sede, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all’allegato 1. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio;
- al comma 4, che per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali;
- al comma 9 bis, che al Comune di Camerino sino al 31 luglio 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi amministrativi, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelle sulla sospensione dei termini prevista al comma 2;
- al comma 9 ter, che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’allegato 2.
Art. 49, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in l. 15 dicembre 2016, n. 229
D.L. 17 ottobre 2016, n. 189
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
(Gazz. Uff. 18 ottobre 2016, n. 244)
Art. 49
Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti
1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1.
3. Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purchè la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso (( dal 24 agosto 2016 fino )) al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonchè i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1:
a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonchè durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).
(( 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonchè le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino.
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’allegato 2.
9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9. ))
PREMESSA
Con il decreto legge in esame, il Governo ha previsto misure urgenti per promuovere l’efficienza e la funzionalità del servizio giustizia.
Il provvedimento si compone di due Capi: il primo, recante interventi volti alla razionalizzazione delle risorse della Corte di cassazione e al recupero dell’efficienza degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria e il secondo contenente disposizioni in materia di processo amministrativo telematico (PAT), in vista del suo prossimo avvio (il 1° gennaio 2017), nonché misure organizzative della giustizia amministrativa.
Si procederà prima alla illustrazione delle norme di interesse della giustizia amministrativa e quindi – sinteticamente - di quelle di cui al capo I, concernenti la giustizia ordinaria.
1. MODIFICHE AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO IN VISTA DELL’AVVIO DEL PAT (ART. 7).
Il decreto legge prevede, all’art. 7:
a) alcune modifiche al codice del processo amministrativo (agli artt. 25 e 136 ) e alle norme di attuazione del medesimo codice ( agli artt. 3, 4, 5 e 13), al fine di garantire un coordinamento con le regole tecniche- operative per l’attuazione del PAT dettate dal D.P.C.M. 16.2.2016, n. 40;
b) specifiche disposizioni che, pur senza fare uso della tecnica della novellazione, comunque incidono sulla disciplina del PAT.
Si prenderanno in esame partitamente le relative disposizioni.
1.1. Deroghe all’obbligo di sottoscrizione digitale e deposito telematico.
Accanto all’obbligo generalizzato per i difensori, le parti e gli ausiliari del giudice di depositare tutti gli atti e i documenti in modalità telematica e di sottoscriverli digitalmente, si prevede, al novellato comma 2 dell’art. 136 c.p.a, la possibilità, in casi eccezionali, di derogare a tale obbligo per particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, previa autorizzazione del presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, del presidente della sezione, se il ricorso è già incardinato o del collegio, se la questione sorge in udienza. In tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.
Il testo precedente dell’art. 136, comma 2, come sostituito dall’art. 20, comma 1-bis, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, era il seguente:
“2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione.”
È inoltre prevista l’espressa esclusione della applicazione delle disposizioni sul PAT alle controversie in materia di segreto di Stato, di cui alla legge n. 124 del 2007 (comma 5, art. 7 del decreto legge in esame);
Si segnala che le Regole tecniche-operative per l’attuazione del PAT dettate dal D.P.C.M. 16.2.2016, n. 40 (di seguito Regole tecniche) prevedono inoltre altre ipotesi di deroga al deposito telematico nei casi di:
a) autorizzazione da parte del giudice, nel corso del giudizio, per specifiche e motivate ragioni tecniche (art. 9, comma 8, delle norme tecniche);
b) oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA (art. 7 comma 3 e art. 9, comma 9, delle norme tecniche).
1.2. Copia di cortesia fino al 1° gennaio 2018.
Viene sancito l’obbligo di depositare, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, per i giudizi introdotti in primo o secondo grado con modalità telematica, una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi (c.d. copia di cortesia), recante l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico (art. 7, comma 4 del decreto legge in esame).
1.3. C.d. domicilio virtuale.
Il d.l. in esame prevede l’estensione al PAT, per quanto compatibile, dell’articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, secondo cui quando la legge prevede che le notificazioni al difensore degli atti in materia civile siano eseguite presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di PEC, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (cfr. nuovo comma 1 bis all’art. 25 c.p.a.).
Si prevede inoltre il venir meno, dal 1° gennaio 2018, della applicazione del comma 1 dell’articolo 25 c.p.a. (il quale stabiliva, in caso di mancata elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede l’ufficio giudiziario adito, la domiciliazione ex lege del difensore presso la Segreteria del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato), naturalmente solo per quanto riguarda i ricorsi soggetti al processo telematico (cfr. nuovo comma 1ter all’art. 25 c.p.a.). Resta dunque ferma l’applicabilità di tale norma per i casi di deroga all’obbligo di sottoscrizione digitale e deposito telematico sopra menzionati.
La Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce al riguardo che la figura del domiciliatario non ha più ragion d’essere per i ricorsi che sono sottoposti al regime del PAT, nel quale i depositi sono effettuati telematicamente e, quindi, senza che rilevi il comune dove ha domicilio la parte.
L’abrogazione entra in vigore il 1° gennaio 2018 perché è da questa data che cessa l’obbligo per le parti di depositare anche il formato cartaceo degli scritti difensivi (c.d. copia di cortesia)
In sostanza, nel processo telematico, il domicilio processuale dell’avvocato è, sull’intero territorio nazionale, il suo indirizzo PEC e non più presso la sede del proprio studio.
La previsione dell’indirizzo PEC come mezzo privilegiato per tutte le comunicazioni di segreteria era già prevista dall’art. 136, comma 1, come novellato dal d.l. 90/2014, conv. dalla l. 114/2014, nel quale si prevede l’indicazione di un recapito di fax solo per l’ipotesi di impossibilità della comunicazione via PEC. Con il provvedimento in esame, tale previsione viene generalizzata, così facendo venir meno le discrasie segnalate in relazione al precedente regime nel quale convivevano la domiciliazione tradizionale e quella virtuale.
In caso di impossibilità, per causa imputabile al destinatario, della notificazione all’indirizzo di PEC, essa va fatto presso la segreteria dell’ufficio giudiziario adito.
1.4. Notifiche e depositi via PEC certificata e relative eccezioni.
L’art. 7, comma 6, del decreto legge in esame prevede l’uso esclusivo, a fini di sicurezza, della PEC certificata, risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia, per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori e delle p.a.
È tuttavia possibile un’autorizzazione per i domiciliatari che non siano avvocati ad effettuare depositi via PEC (non contenuta negli elenchi del Ministero della giustizia) o mediante upload attraverso il sito istituzionale (cfr. nuovo comma 1-quater all’articolo 13 delle norme di attuazione del c.p.a.).
E’ prevista la possibilità che il Presidente della sezione o del collegio (se la questione sorge in udienza) autorizzino il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito istituzionale (nuovo comma 2-quater dell’art. 136 c.p.a.).
1.5. Asseverazione di conformità agli originari delle copie per immagine.
Viene riconosciuto il potere degli avvocati, in veste di pubblici ufficiali, di asseverare, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, la conformità agli originali delle copie informatiche per immagine che sono state depositate. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte (comma 2-ter dell’articolo 136 del c.p.a.).
1.6. Tempestività del deposito telematico.
Mediante la modifica dell’art. 4, comma 4 delle disposizioni di attuazione al c.p.a, il decreto legge ribadisce ed afferma a livello di norma primaria:
a) la possibilità di effettuare il deposito di scritti difensivi e di documentazione sino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito, come già previsto dalle Regole tecniche (articolo 9, comma 3 del DPCM n. 40/2016);
b) la previsione (anch’essa già contenuta nelle Regole tecniche all’ art. 9, comma 4), che, agli effetti del rispetto dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 (orario previsto dall’articolo 4 delle norme di attuazione del c.p.a.) dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
1.7. Rimessione per saltum alla Adunanza plenaria delle questioni processuali concernenti il PAT per garantire l’uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.
Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata introdotta la possibilità per il giudice di primo grado, limitatamente alle questioni attinenti all’interpretazione e all’applicazione del PAT, di adire, per saltum, l’Adunanza plenaria, sul modello – come rileva la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione - della demande de avis francese (Code de justice administrative (CJA), art. L. 113). Secondo tale procedura, un tribunale amministrativo di primo grado o una corte amministrativa di appello possono chiedere al Conseil d’ Etat un parere su di “una questione di dritto nuova, che presenti serie difficoltà e che si ponga in numerosi giudizi”. Il parere, pur non essendo vincolante, è generalmente seguito dai giudici remittenti.
Il nuovo art. 13 bis delle disposizioni di attuazione, introdotto dal decreto in esame, prevede che l’Adunanza plenaria possa essere investita in caso di un contrasto giurisprudenziale effettivo che incida in modo significativo sul diritto di difesa delle parti, unicamente in relazione a questioni attinenti al PAT. È previsto un doppio filtro: da parte del Presidente del TAR e del Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio infatti, su istanza di parte o d’ufficio, può – con ordinanza pubblicata in udienza - richiedere al Presidente del tribunale di sottoporre al Presidente del Consiglio di Stato l’istanza di rimessione della questione all’adunanza plenaria, contestualmente rinviando per sessanta giorni il giudizio, per dare modo al Presidente del tribunale e del Consiglio di Stato di valutare la richiesta.
Il Presidente del tribunale (o della sezione staccata) provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza già fissata davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione della plenaria.
La mancata risposta del Presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto.
L'adunanza plenaria è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.
A differenza del modello francese, sopra richiamato, tuttavia la decisione della Plenaria è vincolante per il giudice remittente.
1.8. Commissione di monitoraggio.
E’ prevista l’istituzione di una Commissione di monitoraggio per assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo telematico, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, ove necessario, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre.
1.9. Abrogazione c.d. doppio binario, previsto fino al 31 marzo 2017.
Con il comma 8 dell’art. 7 del decreto in esame, si prevede l’abrogazione del c.d. doppio binario introdotto in sede di conversione del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117.
Infatti, il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, disponeva che, fino al 31 marzo 2017 restassero applicabili, congiuntamente alle norme che disciplinano il PAT, anche le regole vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. 117/2016.
In relazione a tale previsione era tuttavia stato evidenziato che la creazione di un doppio binario avrebbe portato alla creazione di fascicoli ibridi – con alcuni atti telematici e altri cartacei – e a conseguenti problematiche di gestione, in assenza di un norma di coordinamento delle regole tecniche che permettano di coordinare le Regole tecniche con le nuove previsioni.
Nella Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, si segnala che l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 117 del 2016, è motivata dal fatto che esso non è compatibile con la disciplina recata dall’articolo 7 del decreto legge 168/2016, non essendo possibile la contemporanea vigenza, con effetti legali, delle disposizioni sui depositi cartacei e di quelle sui depositi informatici proprie del PAT.
1.10 Disciplina transitoria
Il comma 3 dell’art. 7, prevede che le modifiche sopra illustrate hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.
1.11 L’istituzione dell’Ufficio per il processo amministrativo (art. 8).
Il decreto in esame prevede all’art. 8, novellando la legge n. 186 del 1982, l’istituzione dell’Ufficio per il processo amministrativo, sulla falsariga del modello introdotto nella giustizia ordinaria, con il decreto-legge n. 90 del 2014.
Come rilevato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, lo scopo dell’ufficio per il processo è quello di creare una struttura di supporto del magistrato nell’attività di ricerca di legislazione, giurisprudenza, dottrina, precedenti, e nell’elaborazione di provvedimenti elementari o parti di provvedimenti (ad esempio le epigrafi dei provvedimenti), al fine di aumentare la produttività e garantire la ragionevole durata del processo senza sacrificio per la qualità delle decisioni, nonché la riduzione dell’arretrato. Con l’avvio del processo telematico, la struttura avrà un ruolo di supporto anche nella gestione informatica del processo.
Sottolinea sul punto la Relazione che le esigenze che hanno determinato l’istituzione dell’ufficio per il processo nella magistratura ordinaria sono state avvertite anche nella magistratura amministrativa.
In particolare, esso costituisce una struttura di supporto in attività preliminari allo studio del fascicolo, quali la ricerca di precedenti specifici o l’individuazione di questioni di rito che potrebbero portare a una pronta definizione della causa.
L’Ufficio per il processo potrebbe essere di particolare aiuto inoltre alle attività del presidente, per la migliore organizzazione delle udienze, anche al fine dello smaltimento dell’arretrato.
Si prevede di destinare all’ufficio per il processo i laureati tirocinanti e i funzionari amministrativi di area terza, tenuto conto che il passaggio dal processo cartaceo a quello telematico imporrà una riconversione e revisione delle mansioni del personale amministrativo. Ed infatti, la norma prevede che non vi saranno nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica.
Attesa l’autonomia organizzativa della giustizia amministrativa, la norma in esame si limita a prevedere gli obiettivi perseguiti, la creazione dell’ufficio, le categorie di soggetti che ne possono far parte, mentre rinvia al regolamento di organizzazione, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, gli aspetti più strettamente attuativi (compiti in dettaglio, dimensione, articolazione organizzativa).
L’idea della creazione di una struttura tecnica, partecipata anche da personale amministrativo, in grado di affiancare il giudice in una serie di compiti e attività, trae origine dalle esperienze di ordinamenti stranieri, ove una tale figura già da tempo è presente (Austria, Olanda, Polonia, Francia, Stati Uniti).
Infatti, in Austria ogni giudice viene coadiuvato da due assistenti laureati (per un periodo massimo di due anni), ai quali è affidato il compito di fare ricerche giurisprudenziali, di scrivere bozze di sentenze ed anche, in presenza del magistrato, di occuparsi della fase istruttoria.
In Olanda a ciascun giudice vengono affidati uno o due assistenti, già laureati oppure ancora studenti, oltre ad una impiegata. Gli studenti lavorano part-time e si occupano di redigere le sentenze più semplici, di verbalizzare, di preparare la scheda del processo; i giovani laureati, invece, redigono le sentenze più complesse sotto la guida del giudice. L’impiegata svolge il ruolo di filtro tra il giudice e gli altri operatori della giustizia. Anche in Polonia vi sono studenti laureati che affiancano il giudice.
In Francia un Secretaires greffler assiste i magistrati nello svolgimento delle proprie attività.
Negli Stati Uniti, invece, vi sono i law clerks, laureati in legge che assistono i giudici nella ricerca del materiale giuridico e nell’elaborazione delle decisioni; i courtroom deputy, e cioè funzionari che assistono i giudici nelle udienze con il compito di gestire l’agenda del giudice; i clerks, che possono ricevere testimonianze e redigere inventari e, infine, i court clerks, che hanno il compito di gestire l’ufficio e il personale (cfr. Relazione tecnica del Ministero della giustizia sull’ ufficio per il processo - 22 luglio 2014)
1.12 Assunzione di nuovo personale amministrativo e tecnico (art. 9).
Al fine di assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l’attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell’avvio del PAT, l’articolo 9 prevede l’aumento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, per un totale di 53 unità.
1.13 Proroga del trattenimento in servizi di magistrati amministrativi (art. 10).
Al fine di salvaguardare la funzionalità della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, in analogia con quanto previsto dall’art. 5 per i magistrati ordinari, si prevede il trattenimento in servizio dei vertici del Consiglio di Stato che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre 2016.
Analoga previsione è introdotta per gli avvocati dello Stato e per i magistrati della Corte dei conti.
Tra le norme che interessano la Giustizia amministrativa da segnalare quelle che intervengono sul Processo amministrativo telematico.
Tra le modifiche più rilevanti, vanno ricordate quelle che hanno inciso:
1) sull’art. 136 c.p.a., nel senso di:
a) prevedere l’obbligo dei difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione non solo del recapito di fax ma anche dell’indirizzo di posta elettronica certificata (comma 1);
b) ritenere sufficiente, ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria, che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo (comma 1);
c) introdurre la necessità che la dispensa dall’obbligo di deposito con le modalità proprie del processo amministrativo telematico sia data, dal presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, dal presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o dal collegio, con provvedimento motivato (comma 2);
d) estendere il potere di attestazione di conformità dei difensori agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c., che rimane di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari (comma 2 ter).
2) sull’art. 13 dell’allegato 2 al c.p.a., nel senso di:
a) prevedere la possibilità, per il Segretario generale della giustizia amministrativa, di stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload (comma 1);
b) prevedere la possibilità, in casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, per il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, per il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza, di autorizzare il deposito cartaceo (comma 1);
c) fare riferimento, per la graduale introduzione del processo telematico, alla sperimentazione del processo amministrativo telematico, prevista - dal 10 ottobre 2016 sino al 30 novembre 2016 – con decreto del Segretario generale della giustizia amministrativa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2016, n. 217 (comma 1 bis);
d) chiarire che i depositi di atti e scritti difensivi possono essere fatti – e non devono essere fatti – dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati.
3) sull’art. 13 bis dell’allegato 2 al c.p.a., nel senso di:
a) eliminare - per l’invio all’Adunanza plenaria della questione vertente sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico che ha dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali - il filtro del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza;
b) prevedere che l’Adunanza plenaria deve essere convocata, e non meramente calendarizzata, per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta.
Ancora in tema di Processo amministrativo telematico, il comma 7 dell’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, nel testo novellato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, ha:
a) modificato la composizione della commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato, nel senso di prevedere la partecipazione di componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, scelti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. s), l. 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo;
b) previsto la partecipazione alle sedute del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico, del presidente aggiunto del Consiglio di Stato e del presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, che hanno diritto di voto in relazione all’adozione di misure legate al Pat.
Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione e dell’evasione nel pagamento delle spese di giustizia correlate al processo amministrativo telematico, il comma 8 ter dell’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, ha modificato l’art. 192, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo, al comma 2, che il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. La disposizione si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 8 bis dell’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la sottoscrizione con firma digitale ai pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e agli atti delle segreterie relativi all’attività consultiva.
In materia di ricorsi elettorali, il comma 8 quater dell’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, ha previsto che le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del c.p.a., si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.
La legge di conversione del decreto giustizia ha inoltre disciplinato i criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte estendendo a tutte le controversie proposte dinanzi al giudice amministrativo il principio introdotto dall’art. 120 c.p.a. per i soli ricorsi in materia di appalti pubblici.
In particolare ha:
a) introdotto l’art. 13 ter (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte) nell’allegato 2 al c.p.a., che rimette ad un decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016 - sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrati visti – l’individuazione dei criteri e dei limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione;
b) richiamato l’art. 13 ter al comma 2 dell’art. 3 c.p.a. (Dovere di motivazione e sinteticità degli atti);
c) previsto la modifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato introdotto dall’art. 13 ter dell’allegato 2 al c..p.a., del comma 6 dell’art. 120 c.p.a., nel senso di eliminare il riferimento al principio di sinteticità disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato per i ricorsi soggetti al rito appalti;
d) abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato, previsto al comma 1 dell’art. 13-ter, il comma 2-bis dell’art. 40, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui “Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione”.
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2017, n. 167 è stato pubblicato il Decreto ministeriale concernente le "Modalita' di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana."
Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs 20 dicembre 2009, n. 198 concernente l' "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici."