Accertamenti dell’idoneità fisica dell’appartenente alle Forze di Polizia e transito nei ruoli civili

Accertamenti dell’idoneità fisica dell’appartenente alle Forze di Polizia e transito nei ruoli civili


Militari, forze armate e di polizia – Idoneità fisica – Accertamenti – Possibilità. 

Militari, forze armate e di polizia – Transito nei ruoli civili – Limiti. 

    La verifica circa il perdurante possesso dei requisiti richiesti ex lege ai pubblici dipendenti e, in particolare, agli appartenenti alle Forze armate prescinde sia dal pregresso percorso di carriera del dipendente, sia da eventuali profili di colpa in capo a questo e costituisce, di contro, una generale facoltà dell’Amministrazione, quale precipitato tecnico-organizzativo del principio di buon andamento: l’Amministrazione, infatti, è tenuta, al fine di ben adempiere alle funzioni istituzionali, all’accertamento dell’attuale, piena ed effettiva idoneità del personale allo svolgimento dei delicati compiti di istituto, ogniqualvolta ve ne sia il caso  (1).

    La facoltà di transito nei ruoli civili dell’appartenente alle Forze di Polizia dichiarato fisicamente non idoneo è esclusa nel caso di inidoneità in attitudine, e ciò sia per il chiaro ed inequivoco tenore letterale delle norme in materia, sia, in termini logico-sistematici, per l’oggettiva differenza che intercorre fra “una inidoneità dovuta a cause patologiche” ed una ascrivibile “alla mancanza di requisiti attitudinali" (2).

 

(1)  Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2014, n. 4651.
Ha chiarito la Sezione che ad es., la mancata prestazione del servizio per un significativo periodo rende tutt’altro che irragionevole ed illogica la scelta dell’Amministrazione di provvedere all’effettuazione della citata verifica: la lontananza dall’impiego, a prescindere dalle ragioni che l’hanno determinata, se non è per ciò solo sintomatica di un’intervenuta inidoneità al relativo svolgimento, certo rende immune da censure la (motivata, come nella specie) decisione amministrativa di disporre un apposito accertamento in merito, proprio al fine di vagliare il concreto ed attuale profilo psico-fisico ed attitudinale del soggetto riammesso, dopo lungo tempo, in servizio (in termini ed ex multis, Cons. Stato, sez. IV, ord. 31 gennaio 2020, n. 396; id., sez. III, 20 febbraio 2013, n. 1051; id. 19 aprile 2012, n. 2306; id., sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4794).
Ha ancora ricordato la Sezione che il giudizio de quo è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sostanzialmente irripetibile, in quanto legato allo specifico contesto spazio-temporale in cui si svolge, e, comunque, sindacabile dal Giudice amministrativo nei soli limiti della coerenza motivazionale, della logicità argomentativa, della attinenza ai fatti (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 20 agosto 2018, n. 4982; id., sez. IV, 17 settembre 2007, n. 4849), del cui superamento non vi sono concreti e manifesti indizi.
Ha aggiunto che l’attribuzione di siffatte valutazioni ad apposite strutture dell’Amministrazione dell’interno testimonia della volontà normativa di disporre di uno scrutinio attitudinale non per così dire “neutro” e generico, bensì “tarato” sulle specifiche esigenze e sensibilità dell’Amministrazione, che possono essere assicurate solo da un organo interno, inserito, con carattere di indipendenza tecnica, nella struttura organizzativa e partecipe della cultura istituzionale dell’Amministrazione stessa: le relative valutazioni, dunque, non possono essere censurate né con il ricorso a pareri di professionisti esterni, tanto più se di parte, né con valutazioni operate da organi di altre Istituzioni dello Stato. 

 

2) Ha ricordato la Sezione che è escluso il transito nei ruoli civili di appartenenti alle Forze armate e di polizia giudicati inidonei in attitudine, e ciò sia per il chiaro ed inequivoco tenore letterale delle norme in materia, sia, in termini logico-sistematici, per l’oggettiva differenza che intercorre fra “una inidoneità dovuta a cause patologiche” ed una ascrivibile “alla mancanza di requisiti attitudinali”.
Tale differenza, peraltro, ha condotto a ritenere manifestamente infondati i dubbi di incostituzionalità, “perché il giudizio di inidoneità attitudinale riguarda l’incapacità caratteriale ad assolvere i compiti di servizio, da parte del dipendente, ed è ben differente dai particolari e gravi motivi di salute che ne consentono, a determinate condizioni, il transito «ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»” (Cons. St., sez. III, 6 giugno 2016, n. 2401).
Ha ricordato che ai sensi dell’art. 1, d.P.R. n. 339 del 1982, il transito nei ruoli civili (che non configura un diritto soggettivo del dipendente stesso, posto che la disposizione in commento usa l’espressione “può essere trasferito”, cui è sottesa un’implicita potestas valutandi in capo all’Amministrazione, ed aggiunge che il transito è subordinato alla compatibilità tra l’accertata infermità ed il nuovo impiego) è testualmente riservato al solo dipendente “giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute”: è noto che, allorché la legge abbia perimetrato con precisione l’ambito di applicazione di un istituto, l’interprete non possa estenderne la portata oltre i confini stabiliti in via normativa (cfr. il risalente brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
I successivi artt. 2 e 3 fanno, poi, riferimento al concetto di “invalidità”, che richiama con tutta evidenza profili d’ordine fisico (o, al più, psico-fisico), ma certo non attitudinale: “invalido”, infatti, è concetto riferibile (e conseguente) al riscontro di una patologia che incide sulla capacità materiale di fare qualcosa, mentre l’attitudine attiene all’idoneità personale e soggettiva a svolgere bene, con profitto ed in sicurezza una certa attività o funzione, a prescindere dalla sussistenza di profili patologici.
Infine, l’art. 4 dispone che l’accertamento delle “inidoneità” di cui ai precedenti articoli compete esclusivamente a commissioni mediche composte esclusivamente da personale sanitario, mentre, come noto, l’inidoneità attitudinale è accertata da commissioni nominate ad hoc dal Capo della Polizia e composte da personale con specializzazione psicologica.
Più in generale, la Sezione ha osservato, in una prospettiva ermeneutica sistematica e teleologicamente orientata, che la facoltà di transito, quale eccezione al principio costituzionale di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso, risponde all’esigenza di garantire al dipendente della Polizia di Stato una prospettica stabilità di impiego allorché, per motivi di salute, non sia più in grado di svolgere materialmente le mansioni istituzionali per le quali è stato, a suo tempo, assunto.
Tale esigenza di garanzia, invero, non ricorre nei casi in cui il dipendente non abbia più, in radice, i requisiti attitudinali per essere tale.
Altrimenti detto, l’istituto in commento non considera l’agente di P.S. uti civis, ma, per così dire, uti miles, ed appresta una tutela nei casi in cui il miles, pur ancora attitudinalmente idoneo al servizio, non sia più fisicamente in grado di prestarlo.
Viceversa, laddove il miles abbia perduto la stessa attitudine personologica e caratteriale per essere (e rimanere) tale, viene meno la ragione intrinseca di tutela sottesa alla previsione della facoltà di transito nei ruoli civili ed alla connessa deroga al principio concorsuale, stabilito dalla Costituzione per l’accesso ai pubblici impieghi.
​​​​​​​L’oggettiva differenza fra le due situazioni, dunque, conferma l’infondatezza nel merito della tesi svolta dall’odierno appellato e, specularmente, lumeggia la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina recata, sul punto, dal d.P.R. n. 339 del 1982: la scelta normativa in discorso rientra, infatti, nell’ambito della discrezionalità del legislatore e non viola il principio di uguaglianza, funditus non predicabile con riferimento a situazioni e condizioni oggettivamente difformi e distoniche. 

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Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri