Va sospesa l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto che dispone eliminazione criticità impianto ex Ilva

Va sospesa l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto che dispone eliminazione criticità impianto ex Ilva


Ambiente – Tutela - Impianti ex Ilva – Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto del 27 febbraio 2020 – Ordine di individuare le criticità indicate e ad eliminarle – Va sospesa. 

     Vanno accolte le istanze cautelari presentate da Arcelormittal Italia s.p.a. e Ilva s.p.a., nelle rispettive qualità di gestore e proprietaria dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, per la sospensione della sentenza del Tar Lecce che ha respinto il ricorso che le stesse avevano proposto nei confronti dell’ordinanza del Sindaco di Taranto, con la quale era stato imposto di individuare e rimuovere entro 30 giorni le criticità dell’impianto che avevano dato luogo a emissioni pericolose nell’agosto 2019 e nel febbraio 2020, e in caso di omessa eliminazione del rischio di sospendere e fermare gli impianti interessati entro i successivi 30 giorni (1). 

(1) La sentenza di cui è stata chiesta la sospensione è stata adottata dal Tar Lecce, sez. I, 13 febbraio 2021, n. 249 
Con decreto monocratico 19 febbraio 2021, n. 817 era stata respinta l’istanza di sospensione dell’ordinanza impugnata dinanzi al Tar Lecce. 
Per effetto della pronuncia cautelare della Sezione è stata sospesa l'ordinanza sindacale impugnata in primo grado.
Nell'ordinanza la Sezione, preso atto che risulta già fissata per il 13 maggio 2021 l’udienza di trattazione del merito della causa, nella quale saranno approfondite le complesse e delicate questioni rappresentate dalle società appellanti in relazione alla legittimità dell’ordinanza sindacale, ha ritenuto prevalente l’esigenza di evitare il grave e irreparabile danno che sarebbe derivato dalla sospensione dell’attività, cui si sarebbe dovuto procedere entro la scadenza dei termini stabiliti nell’ordinanza stessa. Infatti, non è stato adeguatamente smentito che lo spegnimento della c.d. “area a caldo” in tempi così brevi e senza seguire le necessarie procedure di fermata in sicurezza avrebbe comportato con certezza gravissimi danni all’impianto, tali da determinare di fatto la cessazione definitiva dell’attività, laddove al contrario i rischi per la salute pubblica alla cui prevenzione era indirizzata l’ordinanza impugnata sono connessi alla possibilità del ripetersi di incidenti analoghi a quelli che hanno determinato l’intervento del Sindaco, e quindi a episodi futuri ed eventuali (tenuto conto anche che l’ordinanza risulta essere stata già sospesa per oltre un anno durante il giudizio dinanzi al TAR senza che risultino verificatisi ulteriori episodi significativi di emissioni dello stesso genere). ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

AMBIENTE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri