Notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia: quando l’errore è scusabile

Notifica Pec ad una Pubblica amministrazione effettuata ad indirizzo di posta elettronica non inserito nel registro del Ministero della giustizia: quando l’errore è scusabile


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico  Notifica del ricorso – A mezzo posta elettronica certificata – Amministrazione dello Stato –  Ad indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura di Stato non inserito nel registro del Ministero della giustizia – Esclusione – Indirizzo Pec pubblicato sul sito internet dell’Avvocatura – Errore scusabile – Va riconosciuto.

 

        Deve essere concessa la remissione in termini per errore scusabile per avere il ricorrente notificato, Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il ricorso all’indirizzo Pec che non corrisponde all’indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all’Avvocatura distrettuale dello Stato gli atti giudiziari, nel caso in cui l’indirizzo Pec utilizzato risultava dal sito dell’Avvocatura ed inoltre lo stesso indirizzo (1).

  

(1) Ha chiarito il Tar che la notifica deve essere eseguita presso gli indirizzi risultanti dall’elenco formato dal Ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, nonché dagli avvocati (in tale elenco devono peraltro essere inseriti anche gli indirizzi Pec relativi alle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165). 

Ha aggiunto il Tar di ben conoscere il rigoroso orientamento assunto sul punto dalla giurisprudenza di merito in ordine all’errore nell’indicazione dell’indirizzo Pec in cui è stata esclusa la possibilità di rimessione in termini sul presupposto che la legge individua univocamente l’elenco formato presso il Ministero della Giustizia (Tar Catania 13 ottobre 2017, n. 2401). 

Peraltro, pur condividendo le esigenze di certezza sottese a tale impostazione, il Tar rileva che nel caso di specie il sito Internet dell’Avvocatura dello Stato indica come indirizzo Pec quello utilizzato da parte ricorrente, senza tuttavia precisare che esso doveva ritenersi riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche. La precisazione presente sul sito per la quale l’indirizzo Pec sia riferito all’attività “istituzionale”, non vale, ad avviso del Tar, a chiarire in modo univoco che esso non fosse da considerarsi utile ai fini delle notifiche degli atti processuali (attività istituzionale è anche quella tipica consistente nella rappresentanza giudiziale), di modo che la mera indicazione dell’indirizzo Pec dell’Avvocatura, in assenza della precisazione che esso non è valido ai fini delle notifiche degli atti processuali, appare idonea ad ingenerare nei terzi un affidamento incolpevole in ordine alla circostanza che tale indirizzo sia anche quello utilizzabile per le notifiche giudiziali.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri