Le competenze già attribuite dalla legge al Comitato per i minori stranieri non sono state trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Le competenze già attribuite dalla legge al Comitato per i minori stranieri non sono state trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Stranieri – Minori – Comitato per i minori stranieri – Trasferimento competenze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Esclusione.
 
                Le competenze attribuite dalla legge al Comitato per i minori stranieri non possono considerarsi trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al momento della soppressione del Comitato in virtù dell’arti. 12, comma 20, d.l. n. 95 del 2012, giacché l’art. 45, comma 3, d.lgs. n. 300 del 1999 ha trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali soltanto “le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio, ivi comprese quelle in materia di immigrazione”, mentre il Comitato per i minori stranieri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e non presso il Dipartimento per gli affari sociali della medesima Presidenza (1).
 
(1) Aveva chiarito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell’evadere una interlocutoria predisposta dalla Sezione consultiva atti normativo ad un primo esame dello schema di regolamento  che disciplinava la materia dell’accesso ai minori stranieri non accompagnati - che l’art. 45, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”) “ha disposto il trasferimento all’istituendo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (dal 7 agosto 2001 Ministero del lavoro e delle politiche sociali), delle funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio, comprese le attribuzioni in materia di immigrazione”. Il Ministero perviene pertanto alla conclusione che “Il descritto trasferimento a favore del MLPS delle funzioni riguardanti gli affari sociali nel suo complesso, con l’espressa previsione, tra l’altro, proprio delle attribuzioni in materia di immigrazione, già in capo all’ex Dipartimento per gli affari sociali, ha determinato la ricollocazione presso questo Ministero anche del Comitato per i minori stranieri”.
 
La Sezione consultiva atti normativi non ha condiviso tali conclusioni.
Alle ragioni connesse alla circostanza che il Comitato per i minori stranieri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e non presso il Dipartimento per gli affari sociali mentre l’art. 45, comma 3, d.lgs. n. 300 del 1999 ha trasferito al Ministero le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, si aggiunge un ulteriore argomento che si desume dalla successione cronologica delle fonti richiamate. Invero il d.lgs. n. 300 del 1999 (dal cui art. 45, comma 3, discenderebbe, secondo il Ministero, il trasferimento del Comitato presso il Ministero stesso) è entrato in vigore il 14 settembre 1999. Ma il d.P.C.M. n. 535 del 1999 – recante il regolamento sui compiti del Comitato e che incardina in modo inequivocabile il Comitato stesso presso la Presidenza del Consiglio – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2000 ed è quindi entrato in vigore il 9 febbraio 2000, dunque ben dopo il decreto legislativo n. 300 del 1999; né risulta che finora ne sia stata fatta valere l’illegittimità per contrasto con il predetto decreto legislativo.
In assenza dunque di una norma primaria che abbia trasferito le competenze del Comitato per i minori stranieri prima della sua soppressione (tale non potendo considerarsi, per le ragioni già enunciate, l’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999), deve ritenersi che, in virtù della piana lettera dell’articolo 12, comma 20, d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135 del 2012, le competenze facenti capo al soppresso Comitato siano state ex lege trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione presso la quale il Comitato era stato istituito ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 ed era formalmente incardinato al momento della soppressione.
 
Fatta questa premessa la Sezione ha dato parere negativo sullo schema di regolamento, predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sull’accesso in Italia dei minori stranieri non accompagnati.
 
Ha osservato, in conclusione, che l’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, avente a oggetto la definizione dei “compiti” del Comitato per i minori stranieri, non può essere applicato per disciplinare, con un regolamento, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenze che a legislazione vigente non risultano essere state attribuite a quest’ultimo Dicastero. Né, tanto meno, la predetta norma legislativa può essere invocata per trasferire, attraverso la mediazione del regolamento, le medesime competenze al Ministero proponente, non essendo questo l’oggetto della evocata autorizzazione regolamentare e non potendo il regolamento, in quanto fonte secondaria, provvedere a tale trasferimento in assenza di una specifica fonte di rango primario.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

STRANIERO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri