Inammissibile l’appello per la sospensione del decreto monocratico del Tar che non ha sospeso l’Accordo quadro per valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2

Inammissibile l’appello per la sospensione del decreto monocratico del Tar che non ha sospeso l’Accordo quadro per valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2


Processo amministrativo – Covid-19 – Appello cautelare – Decreto monocratico del Tar – Accordo quadro per valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 - Mancanza di pericolo concreto di irreversibile perdita di un “bene della vita” tutelato da norme costituzionali – Inammissibilità dell’appello.

     E’ inammissibile l’appello proposto per la sospensione del decreto monocratico del giudice di primo grado che ha respinto l’istanza di sospensione dell’accordo quadro di collaborazione scientifica, sviluppo, produzione e commercializzazione di test molecolari e sierologici per la diagnosi da infezione Covid-19, e ciò in quanto l’appello avverso il  decreto presidenziale del T.A.R. è ammesso soltanto allorché sia dimostrato il pericolo concreto di irreversibile perdita di un “bene della vita” tutelato da norme costituzionali, presupposto che nella specie manca  (1).

(1) La Sezione non ha sospeso il decreto monocratico del Tar Milano, sez. I, 22 aprile 2020, n. 596


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri