Al giudice ordinario la richiesta di controllo giudiziario da parte dell’impresa colpita da interdittiva antimafia

Al giudice ordinario la richiesta di controllo giudiziario da parte dell’impresa colpita da interdittiva antimafia


Informativa antimafia – Controllo giudiziario – Richiesta al giudice ordinario – Mancata previsione di procedere secondo un approccio prospettico-recuperativo – Costituzionalità della norma.

 

         É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui non stabilisce quali siano le modalità per superare l’interdittiva, imponendo all’impresa che ne sia destinataria l’onere di impugnarla nei termini avanti il giudice amministrativo prima di poter rivolgere al giudice ordinario la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 e senza specificare la necessità di procedere secondo un approccio prospettico-recuperativo (1).

 

(1) Orbene, il concorrente scrutinio giurisdizionale opera su versante differenti e non può che accrescere il tasso di effettività delle tutele, inopinatamente oggetto delle doglianze della ricorrente. Invero, la ratio recuperativa appare immanente all’istituto del controllo giudiziario avendo riguardo ai chiari indici normativi che ne delineano la fisionomia: basti por mente al disposto della lettera e) del comma 3 dell’art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 per cui il tribunale stabilisce gli obblighi dell’amministratore giudiziario tra cui quello “di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi”. La portata risolutiva o meno dell’istituto si consuma, pervero, sugli indirizzi assunti dal diritto vivente in ordine al requisito della “occasionalità” delle condotte agevolatorie contro-indicanti – terreno cruciale ove si confrontano approcci retrospettivo-stigmatizzanti o prospettico-recuperativi: senonché, si tratta di profili che attengono agli indirizzi applicativi dell’istituto nei casi concreti e non investono i dubbi di costituzionalità sollevati dalla ricorrente.

7.6. In ultimo, preme sottolineare il fondamentale monito rivolto dal giudice delle leggi nella ridetta pronuncia in ordine alla puntuale e rigorosa applicazione da parte dell’autorità amministrativa, in primis, e dei giudici amministrativi, in caso di gravame, del carattere provvisorio della misura interdittiva “per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile”. La temporaneità intrinseca dell’interdittiva antimafia è la risposta ordinamentale ai dubbi svolti dalla ricorrente sul crinale della legittimità costituzionale del sistema normativo sotto scrutinio: è, dunque, compito irrinunciabile dell’Autorità amministrativa e del giudice amministrativo assicurarne un’applicazione puntuale e rigorosa, tale da garantire l’effettività delle vie ordinamentali per il superamento della situazione di contro-indicazione mafiosa (i.e. richiesta di aggiornamento ex art. 91, co. 5; controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011). Indi, il dubbio di costituzionalità non coglie nel segno, rispondendo a razionalità in abstracto l’attuale assetto del sistema normativo antimafia sotto tal profilo.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri