Pareri resi dal Consiglio di Stato
Asset Publisher
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida Anac che aggiornano le precedenti Linee guida di nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192, d.lgs. n. 50 del 2016
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto sulle procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida dell’Anac relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo Schema di regolamento sulle polizze tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9, e 104, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere in ordine alla competenza, a seguito del primo correttivo al Codice dei contratti pubblici, ad adottare gli atti di attuazione del sistema di qualificazione del contraente generale
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema recante le direttive generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti all’estero ex art. 1, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici.
Il correttivo è stato approvato con d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema delle Linee guida Anac sul “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla programmazione triennale dei lavori pubblici e sul programma biennale per servizi e forniture ex art. 21, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016
l Consiglio di Stato ha reso il parere sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla programmazione triennale dei lavori pubblici e sul programma biennale per servizi e forniture ex art. 21, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016
La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni allo schema di regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.
In un contesto come quello attuale, attento al corretto utilizzo delle risorse pubbliche disponibili, il parere ha spiegato che la programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Per gli appalti di lavori, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’importanza della programmazione con particolare riguardo alla disciplina delle “opere incompiute” che, nel passato, sono state causa di un poco efficiente uso delle risorse pubbliche, oltre ad impedire di soddisfare le necessità della collettività cui sono destinate tali opere.
Il parere ha chiesto al Governo di introdurre, nel testo definitivo del decreto, misure adeguate per verificare, successivamente all’entrata in vigore del regolamento, il conseguimento degli obiettivi della programmazione. Difatti – è stato affermato – si tratta di “una funzione cruciale dalla quale dipende il successo dell’intero intervento di riforma”, e, in particolare, la “effettiva e drastica riduzione delle opere incompiute”.
Tra le altre osservazioni, è stata chiesta una maggiore chiarezza nella definizione stessa delle “opere incompiute”, al fine di superare le incertezze che caratterizzano la disciplina vigente, ed è stato raccomandato un migliore coordinamento fra la programmazione triennale e la predisposizione dell’elenco delle stesse opere incompiute.
In relazione agli appalti di servizi e di forniture, il Consiglio di Stato ha posto in evidenza l’importanza di rendere obbligatoria la programmazione anche in questo campo. Per altro verso, il parere ha sottolineato la necessità di coordinare la fase della programmazione con le procedure di evidenza pubblica necessarie per la stipulazione del contratto.
La Commissione speciale ha, infine, suggerito al Governo di riconoscere adeguato rilievo, in sede di fissazione delle priorità dell’attività programmatoria, agli interventi di ricostruzione post-terremoto.
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Regolamento sui servizi sostitutivi di mensa (c.d. buoni pasto)
Commento al parere sullo schema di Regolamento sui servizi sostitutivi di mensa (c.d. buoni pasto)
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture dei trasporti,. sui servizi sostitutivi di mensa tramite erogazione dei buoni pasto, ai sensi dell’art. 144 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il parere ha condiviso la ratio generale dell’intervento, ispirata all’aumento della concorrenza e delle possibilità di fruizione del servizio da parte dell’utenza. Apprezzamento è stato espresso per il metodo di consultazione delle categorie di operatori interessati.
Il parere si è soffermato, tra l’altro, sul superamento del divieto assoluto di cumulabilità dei buoni pasto, attualmente previsto e sostanzialmente inapplicato. Il nuovo decreto consente di cumulare l’utilizzo dei buoni entro il limite di 10. Il Consiglio di Stato condivide il principio, che è frutto di un accordo con le parti sociali e recepisce una esigenza diffusa, dovuta ai costi effettivi del pasto rispetto al valore dei buoni. Suggerisce però una “pur lieve riduzione” del limite dei 10, al fine di evitare “effetti non propriamente neutri sulle diverse categorie di esercizi” e rischi legati al possibile “snaturamento delle caratteristiche del buono pasto”, che resta un titolo “rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa” e non può essere utilizzato come “una sorta di buono spesa universale e surrogato del danaro contante”.
Il parere ha condiviso la scelta di non introdurre, per i titoli “non elettronici”, l’obbligo di indicazione sul buono del nominativo del titolare. È una scelta che segue una “apprezzabile ottica di semplificazione” e che non pregiudica le finalità di accertamento, assicurate comunque dall’obbligo di firma del titolare al momento dell’utilizzo.
La Commissione speciale ha reso parere favorevole anche alle misure contro il ritardo nei pagamenti agli esercizi convenzionati, salvi alcuni miglioramenti del testo, per renderle ancora più efficaci.
E’ stato inoltre affronta il fenomeno dell’aumento indiscriminato dei “servizi aggiuntivi” richiesti dalle società emettitrici di buoni pasto agli esercenti, che comporta una traslazione sulla rete degli esercizi convenzionati degli elevati ribassi presentati dalle stesse società emittenti in sede di offerta economica. Per contenere tale criticità, il parere suggerisce una riformulazione che, in linea con quanto già osservato anche dall’ANAC, limiti i “servizi aggiuntivi” ammessi solo a quelli “che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto principale della gara e abbiano un’oggettiva e diretta connessione intrinseca con l’oggetto della gara”.
Da ultimo, il Consiglio di Stato ha suggerito un adeguato monitoraggio sull’efficacia del nuovo regime e ha ricordato che l’adozione del decreto è particolarmente urgente, poiché colma una lacuna normativa generatasi sin dall’aprile 2016, con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Per evitare situazioni di stallo delle procedure di gara, attesa la dimensione economica del fenomeno, la Commissione speciale ha suggerito al Ministero - “se sussistono i presupposti, anche di fattibilità tecnica” - di “contenere maggiormente” il termine di entrata in vigore delle nuove norme (che lo schema fissa in 60 giorni).
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida Anac sugli affidamenti in house
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida Anac sugli affidamenti in house
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni sulle Linee guida “vincolanti” dell’Anac “per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici.
Il parere - rilevato che lo scopo della norma è garantire pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici - fornisce una ricostruzione in cui la funzione di controllo dell’Anac sia pienamente compatibile con il divieto di introdurre “livelli di regolazione superiori a quelli minimi” richiesti dalle direttive europee (cd. “goldplating”).
Da un lato, il Consiglio di Stato ha affermato che la pubblicità prevista dalla legge non è “costitutiva” ma “dichiarativa”: in presenza dei requisiti di legge, la domanda di iscrizione all’elenco consente di per sé “di procedere all’affidamento senza gara, senza bisogno dell’intermediazione di un’attività provvedimentale preventiva” (ovvero, non occorre un esplicito atto dell’Anac di iscrizione all’elenco).
Dall’altro, lo stesso Consiglio ha affermato che “la domanda innesca una fase di controllo dell’Anac” che, in caso di esito negativo, si traduce in un provvedimento che impedisce futuri affidamenti in house. Questo provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo, poiché “ha carattere autoritativo ed effetto lesivo”.
Gli affidamenti in house già in essere restano efficaci, ma l’Anac potrà agire attraverso la cd. “raccomandazione vincolante”, invitando l’amministrazione a rimuovere il provvedimento illegittimo.
Quanto ai requisiti sostanziali necessari per procedere all’affidamento in house, il Consiglio di Stato (con particolare riferimento al requisito del cd. “controllo analogo”) rileva che i parametri fissati dall’Anac “sono esemplificativi e non fissano una griglia esaustiva”, poiché altrimenti ciò costituirebbe una integrazione o una modifica delle “regole elastiche fissate dalla legge”.
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul Regolamento governativo sugli appalti dei beni culturali
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul Regolamento governativo sugli appalti dei beni
Cons. St., comm. spec., 30 gennaio 2017, n. 263
Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sul Regolamento governativo in merito alla disciplina di dettaglio degli appalti dei lavori concernenti beni culturali, in attuazione degli artt. 146 ss., d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il Regolamento realizza un passo avanti verso l’obiettivo di un testo organico ed unitario per gli appalti dei beni culturali, che dev’essere ulteriormente perseguito – si legge nel parere – attraverso l’attuazione, se non contestuale, almeno coordinata, anche di altre parti del Codice relative ai beni culturali.
Nel parere favorevole allo schema di decreto, il Consiglio di Stato ha sottolineato anche l’opportunità di una disciplina ad hoc e ancora più snella per i lavori sotto i 40.000 euro. In tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.
Nel parere del Consiglio di Stato, inoltre, si esprime parere favorevole su una delle principali novità previste dallo schema di Regolamento, e cioè sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”, e si sottolinea che “per prevenire il contenzioso occorre validare definitivamente la scelta con previsioni ad hoc un sede di decreti correttivi al codice appalti”. -
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
-
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 211, comma 2, e 213 del Codice dei contratti