Rilevanza dell’obbligo dichiarativo dei costi della sicurezza rispetto all'esecuzione del singolo contratto

Rilevanza dell’obbligo dichiarativo dei costi della sicurezza rispetto all'esecuzione del singolo contratto


Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Costi manodopera – Omessa indicazione – Prescrizioni della gara – carenti ed ambigue sulla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo –Non assume autonoma rilevanza escludente

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Costi sicurezza – Mancata indicazione – Prescrizioni della gara – Necessità obbligo dichiarativo – rispetto alla esecuzione del singolo contratto –Rilevanza escludente

     L’omessa indicazione dei costi della manodopera da parte dell’aggiudicataria non assuma autonoma rilevanza escludente, dal momento che - nonostante la clausola di chiusura che rinvia al codice appalti - tanto le prescrizioni della lex specialis, quanto la struttura del modello allegato al disciplinare di gara ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica, risultavano carenti ed ambigue sul punto in questione e potevano risultare ingannevoli rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo.

 

     L’obbligo dichiarativo concernente i costi della sicurezza non si stempera in una dimensione dinamica e soggettiva (rapportata cioè alla gestione dell’impresa nel tempo) ma ha una rigida rilevanza statica ed oggettiva, essendo volto ad esplicitare gli oneri in argomento rispetto alla esecuzione del singolo contratto, onde garantire, in concreto, il soddisfacimento degli interessi pubblici di riferimento (1).

 

(1) Il Tar ha premesso che la Corte di Giustizia U.E., con la recente sentenza 2 maggio 2019 n. 309, pur accertando la compatibilità della prescrizione escludente, di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, con i principi di parità di trattamento e di trasparenza di derivazione europea, ha concluso nel senso che:Spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a statuire sui fatti della controversia principale e sulla documentazione relativa al bando di gara in questione, verificare se per gli offerenti fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera conformemente all'articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici e valutare se, di conseguenza, tale documentazione generasse confusione in capo agli offerenti, nonostante il rinvio esplicito alle chiare disposizioni del succitato codice. Nell'ipotesi in cui lo stesso giudice accertasse che effettivamente ciò è avvenuto, occorre altresì aggiungere che, in tal caso, in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità, l'amministrazione aggiudicatrice può accordare a un simile offerente la possibilità di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo, C-27/15, EU:C:2016:404, punto 51, e ordinanza del 10 novembre 2016, Spinosa Costruzioni Generali e Melfi, C-162/16, non pubblicata, EU:C:2016:870, punto 32)”.

Il Tar ha osservato che nel concreto caso di specie il disciplinare di gara sanzionava espressamente con l’esclusione dalla gara la mancata indicazione degli oneri aziendali relativi alla sicurezza, senza operare alcun riferimento ai costi della manodopera.

Il Tar ha chiarito che la dichiarazione dell’aggiudicataria che i costi della sicurezza sono “pari a zero” ha natura meramente apparente, dal momento che, nella sostanza, si risolve nella negazione dell’obbligo che grava sull’impresa rispetto alla ostensione dei costi in questione e nella elusione delle esigenze di tutela sottese all’art. 95, comma 10, del codice dei contratti.

Il Tar ha aggiunto che la giustificazione della ditta, con la dichiarazione che gli oneri di sicurezza risultano già regolarmente ammortizzati nell’esecuzione di pregresse commesse, appare manifestamente incongrua ed irragionevole, dal momento che in materia di appalti di lavori gli oneri per la sicurezza rappresentano un costo normalmente non eludibile, e che - a rigor di logica - eventuali vantaggi conseguiti in precedenti commesse, non assumono immediata e diretta rilevanza rispetto alla commessa a cui si riferisce la dichiarazione.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri